Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19348 del 09/09/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19348 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POLIMENI STEFANO N. IL 23/07/1987
avverso l’ordinanza n. 194/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
POTENZA, del 03/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO
MANCUSO;
• ••• .1..


1

Data Udienza: 09/09/2016

eip

Letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del dott.
Giulio Romano, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

sorveglianza di Potenza dichiarava inammissibile l’istanza-reclamo
presentata dal detenuto Stefano Polimeni, ricondotta al rimedio riparatorio
previsto dall’art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., per i casi
di pregiudizi subiti dai detenuti a causa di condizioni di restrizione in
violazione dell’art. 3 CEDU.

2.

L’istante proponeva reclamo-impugnazione al Tribunale di

sorveglianza di Roma che, con ordinanza del 3 giugno 2015, lo rigettava,
rilevando: a) la mancanza dell’attualità per i pregiudizi riferibili ad epoca
pregressa al 28 giugno 2014, di entrata in vigore della normativa che aveva
introdotto lo strumento azionato; b) la mancanza di pregiudizi ristorabili
per l’epoca successiva.

3. L’istante ha proposto ricorso per cassazione, richiamando l’art.
606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. e deducendo la violazione dell’art.
69, comma 6 lett. b), e 35-ter ord. pen. Richiama la giurisprudenza della
Corte EDU e quella di merito e rassegna, chiedendo che venga ritenuta
rilevante e non manifestamente infondata, questione di legittimità
costituzionale della norma ora citata, in relazione all’art. 3 Cost., laddove
essa sia interpretata nel senso che non preveda espressamente la
possibilità di azionare il rimedio compensativo del pregiudizio derivante dai
trattamenti inumani e degradanti subiti durante l’esecuzione della pena,
qualora detto pregiudizio non sia più attuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, in materia di rimedi
risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 CEDU nei confronti di
soggetti detenuti o internati, l’attualità del pregiudizio non è condizione

1. Con provvedimento in data 26 febbraio 2015, il Magistrato di

necessaria ai fini dell’accoglimento della domanda riparatoria rivolta al
Magistrato di sorveglianza, in quanto il richiamo contenuto nell’art. 35-ter
ord. pen. al pregiudizio di cui all’art. 69, comma 6 lett. b), ord. pen., ai fini
della riduzione della pena, non si riferisce al presupposto della necessaria
attualità del pregiudizio medesimo (Sez. 1, Sentenza n. 46966 del
16/07/2015 Cc., dep. 26/11/2015, Rv. 265973).

Tribunale di sorveglianza di Potenza: a) ha errato nell’attribuire rilevanza
alla mancanza di attualità del pregiudizio lamentato e, quindi,
nell’escludere aprioristicamente, senza approfondire le valutazioni di
merito, che potessero essere ristorati pregiudizi subiti – nella prospettiva
del richiedente – in epoca anteriore al 28 giugno 2014; b) non è incorso in
alcuna violazione, invece, con riferimento alla carcerazione subita
successivamente, posto che non erano emersi pregiudizi riferibili a tale
epoca.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con l’annullamento
del provvedimento impugnato, limitatamente al rigetto del reclamo per il
periodo di detenzione subita fino al 28 giugno 2014, disponendo la
trasmissione degli atti, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di
Potenza. Per il resto, il ricorso è manifestamente infondato, quindi
inammissibile. La questione di legittimità costituzionale è assorbita.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al rigetto del reclamo
per il periodo di detenzione subita fino al 28 giugno 2014 e rinvia per nuovo
esame al riguardo al Tribunale di sorveglianza di Potenza. Dichiara
inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, 9 settembre 2016.

2. In applicazione dei principi richiamati, deve affermarsi che il

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