Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19347 del 22/12/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19347 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASTIGLIONE ANTIMO nato il 10/05/1957 a SANT’ANTIMO

avverso l’ordinanza del 25/07/2017 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso

Data Udienza: 22/12/2017

RITENUTO IN FATTO.

1. Con l’ordinanza 25 luglio 2017, depositata 1’11 settembre 2017, il Tribunale di Napoli, in
funzione di giudice del riesame cautelare personale, ha confermato – limitatamente al delitto di
associazione a delinquere di stampo mafioso – l’ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli 13
luglio 2017 che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico dell’odierno
ricorrente.
In particolare era contestato all’imputato di avere contribuito all’attività dell’organizzazione
delinquenziale tramite l’organizzazione e lo sviluppo delle attività imprenditoriali necessarie per

organizzazione criminale di trarre ingenti profitti da tali attività economiche. Veniva anche
contestato che il ricorrente avrebbe assicurato, perlomeno sino all’agosto 2013, i contratti fare
diversi affiliati del clan, anche detenuti, seguendo per alcuni di essi anche la contabilità degli
affari durante il periodo di detenzione di questi.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’imputato articolando i
seguenti motivi
2.1. Violazione ed erronea applicazione dell’articolo 416 bis cod. pen. in relazione all’articolo
273 cod. proc. pen. con specifico riferimento al dolo associativo nonché contraddittorietà della
motivazione, travisamento della prova in riferimento al materiale documentale acquisito nel
corso della perquisizione.
Afferma il ricorrente che mancherebbe nel provvedimento impugnato la menzione, in
termini di riferibilità al ricorrente, di alcuna delle attività connesse allo sviluppo di attività
imprenditoriali. Si sarebbe dovuto valorizzare tra l’altro il fatto che l’unico reato fine
originariamente attribuito al ricorrente è stato dallo stesso collegio del riesame ritenuto
insussistente. Ne conseguirebbe la natura lecita delle condotte, tutte rientranti nell’attività di
consulenza fiscale e tributaria svolta professionalmente dal ricorrente medesimo anche se nei
confronti delle società asseritamente riferite a soggetto (il PUCA) inserito in posizione verticistica
dell’associazione criminosa. Ne consegue, a tutto voler concedere, un rapporto personale con un
soggetto che dovrebbe essere considerato alla stregua di ordinario cliente nonostante la
conoscenza in capo al ricorrente medesimo delle pendenze giudiziarie di quest’ultimo.
Si evidenzia ancora come dovrebbe ritenersi nella debita considerazione il fatto che gli
appunti sequestrati risalirebbero all’anno 2004 e riguarderebbero sempre situazioni di natura
professionale.
2.2. Violazione ed erronea applicazione dell’articolo 275 comma terzo cod. proc. pen. in
relazione alla ritenuta attualità delle presunzioni pur a fronte di condotte esaurite nel 2013 e
contestate sino a tale data. Radicale carenza di motivazione.
Il ricorrente contesta la concretezza e attualità delle esigenze cautelari in relazione al
carattere risalente dei fatti, contestati fino all’agosto 2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO.

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2

gli investimenti del sodalizio e per il impiego di provvista illecita in guisa da consentire alla stessa

2. Quanto alla sussistenza dei gravi indizi, deve rilevarsi che risulta correttamente indicata
e valutata nelle pagine 4 e 5 dell’ordinanza impugnata la finalizzazione delle operazioni
contestate riguardanti reimpiego di capitali di provenienza illecita e quindi connesse alla attività
dell’organizzazione di stampo mafioso camorristico. Sul punto, sono stati considerati anche gli
esiti delle intercettazioni che ulteriormente permettevano di evidenziare i profili di intraneità,
consistenti in azioni che costituivano attività di supporto alla gestione, da parte della
organizzazione dei capi dell’organizzazione, dei proventi illeciti delle proprie azioni criminali. Il
fatto che tale intraneità fosse ricollegata ad attività apparentemente lecite non esclude

dell’associazione, consolidarne i profitti, favorirne la stabilità.
Ne consegue che, anche in considerazione del significativo lasso di tempo in cui tale condotta
risultano essere state perpetrate e reiterate, risulta corretta l’affermazione della sussistenza di
gravi indizi in ordine ad una partecipazione effettiva alla vita e alla operatività dell’associazione
di stampo mafioso-camorristico.
3. Quanto invece ai profili riguardanti l’attualità delle esigenze cautelari, deve rilevarsi che
i profili di attualità delle esigenze cautelari possono ritenersi presunte dal legislatore ai sensi
dell’articolo 275 comma 3bis cod. proc. pen. in tutti i casi in cui sia contestata la partecipazione
ad associazione di stampo mafioso che, sia per la natura normalmente irrevocabile del vincolo
di partecipazione, soprattutto ove considerato in territori in cui vi sia uno storico radicamento
delle stesse (Sez. 2, Sentenza n. 26904 del 21/04/2017 Rv. 270626), sia per la possibilità che
parte dell’attività sanzionata ai sensi dell’articolo 416 bis si ricolleghi alla acquisizione di attività
economiche apparentemente lecite e finalizzate a consolidare il profitto delle attività illecita
rientranti nel programma delinquenziale, non determina la necessità di ricollegare le esigenze
stesse all’accertamento della commissione di fatti illeciti.
Nel caso di specie, fra l’altro, correttamente i giudici del merito hanno valorizzato la
conservazione, di recente accertata, degli atti connessi all’attività incriminata nonché le stesse
dichiarazioni del coindagato DI SPIRITO Emanuele quali elementi che permettono di ritenere che
vi siano profili ancora attuali di collaborazione da valutarsi alla stregua di intraneità
all’associazione.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in €
1.500,00.
5. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente
detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della
cancelleria, al direttore dell’istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a
quanto stabilito dal comma 1-bis dell’art. 94 disp att cod proc pen.
P.Q.M.

comunque il fatto che le stesse erano connesse a garantire la permanenza in vita

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle ammende
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94. comma 1 ter disp. att. cod.
proc. pen.
Così decis in IÚ)ma, il 22 dicembre 2017

(Vincen

meni)

Il e idente
(Gia im. Funnu)

Il Consig iere estensore

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