Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19347 del 16/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19347 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Longobardo Antonio, n. a Napoli il 21/04/1962;

avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data 02/12/2014;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale C. Angelillis, che ha concluso per l’inammissibilità;

RITENUTO IN FATTO

1. Longobardo Antonio ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del
riesame di Napoli che ha confermato il decreto di sequestro preventivo di
manufatto per il reato di cui all’art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 in
relazione ad ampliamento dell’originario immobile in assenza di permesso a
costruire.

Data Udienza: 16/04/2015

2. Lamenta, sotto un primo profilo di inosservanza di norme di legge, il fatto che
nella specie sia stata operata unicamente una suddivisione interna con un
tramezzo dell’originario immobile senza che ciò abbia comportato un aumento
volumetrico o un diverso organismo edilizio con aggravio urbanistico sicché non
si versa nell’ambito della condotta sanzionata . Quanto alla realizzazione del
vano cucina, posto all’esterno del manufatto, lamenta la violazione dell’art. 3

20% del volume dell’edificio principale (sette metri quadrati del vano a fronte di
100 metri quadrati del manufatto principale).

3. Con un secondo motivo ha lamentato l’inosservanza dell’art. 129 c.p.p. posto
che, da certificato storico di residenza dell’inquilino dell’altra metà
dell’appartamento locato si evince che la locazione sarebbe iniziata il
13/03/2008, decorrendo quindi da tale data il periodo prescrizionale ormai
decorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso va rigettato.
Come già detto, la prima doglianza inerisce fondamentalmente al fatto che nella
specie sarebbe stata effettuata unicamente una suddivisione interna, con un
tramezzo, dell’originario immobile senza che vi siano stati un aumento
volumetrico o una modifica della sagoma esterna o un aumento della superficie
cubica. Tuttavia nessuna confutazione il ricorso svolge quanto all’elemento in
realtà determinante assunto dai giudici per rigettare la richiesta di riesame.
In particolare, l’ordinanza impugnata ha posto in rilievo che l’immobile sul quale
sono state poste in essere le modifiche è stato realizzato abusivamente senza
essere mai stato oggetto di condono; sicché, anche a voler tenere conto della
non rilevanza, successivamente alle modifiche apportate dal di. 12/09/2014, n.
133 convertito, con modifiche, nella I. n. 11/11/2014, n. 164, agli artt. 3 e 10
lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, ai fini della necessità del permesso a
costruire, dell’aumento delle unità immobiliari nella specie realizzato (il
frazionamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se
comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché
del carico urbanistico integrerebbe infatti un intervento di manutenzione
straordinaria ove non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si
mantenga l’originaria destinazione d’uso) non può non considerarsi che il regime
di denuncia di inizio attività anche in relazione a tipologia di interventi sottoposti
2

lett. e.6 del d.p.R. n. 380 del 2001 trattandosi di intervento non superiore al

a tale disciplina, appunto, dal d.l. n. 133 del 2014, non è comunque applicabile
a lavori da eseguirsi su manufatti originariamente abusivi che non risultino
oggetto di condono edilizio o di sanatoria; infatti, come reiteratamente affermato
da questa Corte, gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le
caratteristiche di illegittimità dall’opera principale alla quale ineriscono
strutturalmente (da ultimo, Sez. 3, n. 51427 del 16/10/2014, Rossignoli e altri,

Né a tale principio potrebbe essere sottratta la realizzazione del vano cucina,
anch’esso afferente, quand’anche si seguisse, in contrasto con quanto emergente
dall’ordinanza (ove si dà atto di un ampliamento di 20 mq in rapporto ad un
immobile di complessivi 110 mq), il diverso dato fattuale evidenziato dal
ricorrente (di 7 mq. su 100), ad immobile ab origine abusivo.

5. Quanto poi al secondo motivo, va premesso che, per costante indirizzo di
questa Corte, è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in
materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge,
quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o
meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere
comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel
provvedimento impugnato (tra le altre, Sez.6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele,
Rv. 254893).
Ciò posto, nella specie le deduzioni difensive appaiono invece confutare su di un
piano meramente fattuale le diverse affermazioni, sorrette da motivazione niente
affatto apparente, del provvedimento, finendo così per risolversi, in contrasto
con i dettami di legge, in una inammissibile censura della motivazione.
Infatti l’ordinanza impugnata ha affermato come il trasferimento meramente
anagrafico in loco del preteso conduttore dell’unità immobiliare realizzata a
seguito del frazionamento non valga a dimostrare né il momento del
frazionamento, di fatto accertato nel 2014, né, in ogni caso, il momento
penalmente rilevante dell’ampliamento realizzato attraverso il vano cucina di cui
sopra; e tale affermazione appare integrare una motivazione di per sé appunto
non sindacabile, tanto più tenuto conto, da un lato, della fase processuale in
oggetto, che non è deputata alla approfondita valutazione della sussistenza del
fatto ma unicamente del suo fumus, e, dall’altro, del principio secondo cui l’uso
effettivo dell’immobile, accompagnato dall’attivazione delle utenze e dalla
presenza di persone al suo interno, non è sufficiente al fine di ritenere “ultimato”
l’immobile abusivamente realizzato, coincidendo, in via ordinaria, e salvo
situazioni particolari, l’ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura
3

Rv. 261330).

interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi (Sez. 3, n. 39733 del 18/10/2011,
Ventura, Rv. 251424; vedi anche Sez.3, n. 29974 del 06/05/2014, P.M. in proc.
Sullo, Rv. 260498).

6. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 16 aprile 2015

Il Con

estensore

Il Presidente

ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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