Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19347 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19347 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LANZA MARIO N. IL 03/12/1981
avverso la sentenza n. 3303/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava la
decisone di primo grado con la quale Mario Lanza veniva condannato, esclusa la recidiva,
alla pena indicata per il reato di cui all’art. 9 comma 2 legge 1423 del 1956.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando il
vizio della motivazione rilevando che all’epoca dei fatti, per ragioni familiari, dimorava
presso l’abitazione del pregiudicato cui si riferisce la contestazione. Contesta, altresì, la

insieme ai pregiudicati; in ogni caso si trattava di violazione isolata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente sé sostanziano in censuro, di merito la cui valutazione è
preclusa nel giudizio di legittimità.
La Corte territoriale, peraltro, ha dato atto delle ragioni sulle quali ha fondato

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decisione tenendo conto anche dei rilievi formulati dal ricorrente.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 13 dicembre 2013.

valutazione dell’episodio avvenuto il 29.5.2007 affermando che non era stato visto

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