Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19347 del 09/09/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19347 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUZZUPAPA DOMENICO N. IL 27/04/1984
avverso l’ordinanza n. 905/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO
CALABRIA, del 24/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO
MANCUSO;
Ott.

Data Udienza: 09/09/2016

Letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del dott.
Giulio Romano, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso con le statuizioni consequenziali.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con provvedimento del 24 luglio 2014, il Magistrato di

sorveglianza di Reggio di Calabria rigettava l’istanza-reclamo presentata
dal detenuto Domenico Muzzupapa per ottenere il riconoscimento del
ristoro che costui asseriva dovutogli, in applicazione delle specifiche
disposizioni contenute nella legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., in
quanto ristretto in condizioni disumane e degradanti.

2.

L’istante proponeva reclamo-impugnazione al Tribunale di

sorveglianza di Reggio di Calabria che, con ordinanza del 24 marzo 2015,
lo rigettava osservando fra l’altro che ai fini della determinazione della
superficie disponibile nella camera di detenzione andavano scomputati gli
spazi occupati dal «mobilio fisso» ma non quello occupato dal letto
utilizzato dall’istante e notando conclusivamente, dopo l’illustrazione delle
informazioni acquisite circa i luoghi e le condizioni della detenzione, quanto
segue: «sia alla data di proposizione del reclamo, sia alla data della
decisione reclamata che a quella odierna, non sussiste la denunciata
situazione pregiudizievole: il reclamante ha a disposizione presso l’istituto
di Palmi uno spazio detentivo, al netto di arredi e bagno, non inferiore a
mq 3, e le ulteriori condizioni detentive, pur oggetto di doglianza, non
rappresentano fatti integranti gravi violazioni dei diritti sanciti dall’art. 3
CEDU, tali da far ravvisare, nel caso in esame, un trattamento inumano e
degradante produttivo di un grave ed attuale pregiudizio al detenuto».

3. L’istante ha proposto ricorso per cassazione, affermando la
sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda e chiedendo
l’annullamento del provvedimento impugnato.

4. Il ricorso è fondato. In base alla giurisprudenza di legittimità, ai
fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari
o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto affinché lo
Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o

2

1.

degradanti, stabilito dall’art. 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla conforme
giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani
c. Italia, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l’area
destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente
fisse, tra cui il letto, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente
amovibili. (Sez. 1, n. 52819 del 09/09/2016 – dep. 13/12/2016, Sciuto,

La giurisprudenza di legittimità ha anche spiegato che, in materia di
rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 CEDU nei confronti
di soggetti detenuti o internati, l’attualità del pregiudizio non è condizione
necessaria ai fini dell’accoglimento della domanda riparatoria rivolta al
magistrato di sorveglianza, in quanto il richiamo contenuto nell’art. 35-ter
ord. pen. al pregiudizio di cui all’art. 69, comma 6 lett. b), ord. pen., ai fini
della riduzione della pena, non si riferisce al presupposto della necessaria
attualità del pregiudizio medesimo (Sez. 1, Sentenza n. 46966 del
16/07/2015 Cc., dep. 26/11/2015, Rv. 265973).

5. In applicazione dei principi richiamati, deve affermarsi che il
Tribunale di sorveglianza di Reggio di Calabria ha errato sia nel computare
come superficie disponibile nella cella di detenzione, ai fini
dell’individuazione del pregiudizio lamentato, lo spazio occupato dal letto
utilizzato dall’istante, sia nell’attribuire rilevanza alla mancanza di attualità
del pregiudizio lamentato. Il giudice del merito avrebbe dovuto, tenendo
conto nelle sue valutazioni anche del principio in base al quale deve
considerarsi come disponibile la superficie della camera di detenzione non
occupata da arredi fissi – fra i quali il letto – comunque svolgere la sua
analisi di merito sia con riguardo ai pregiudizi attuali, sia con riguardo a
quelli non attuali, per stabilire se avessero avuto caratteri e consistenze
tali da giustificare il riconoscimento del ristoro invocato.

6. Per le suddette ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere
annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Reggio di Calabria, che
provvederà a nuovo esame senza incorrere nel vizio riscontrato.

3

Rv. 26823101)

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di sorveglianza di Reggio di Calabria.

Così deciso in Roma, 9 settembre 2016.

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