Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19346 del 22/12/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19346 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BRUNO MIKHAIL nato il 16/01/1998

avverso l’ordinanza del 07/08/2017 del TRIB. LIBERTA di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udite -i4 ~ore

Data Udienza: 22/12/2017

RITENUTO IN FATTO

Con l’ordinanza 7 agosto 2017, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame
cautelare, ha confermato l’ordinanza del GIP di Caltagirone in data 25 luglio 2017 che aveva
applicato nei confronti dell’odierno ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in
ordine ai delitti di estorsione tentata e violazione di domicilio.
Oggetto della contestazione erano le violente richieste di denaro da parte di un figlio ai
propri genitori accompagnate da una serie di condotte strumentali a tali violente richieste.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’imputato articolando i seguenti

1. Violazione dell’articolo 275 comma terzo e dell’articolo 292 comma secondo lettera C) bis
cod. proc. pen..
1.1. Afferma il ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine alle concrete
e specifiche ragioni per le quali ha ritenuto che le ravvisate esigenze cautelarí non potessero
essere soddisfatte mediante l’applicazione della diversa e meno afflittiva misura degli arresti
domiciliari presso una comunità terapeutica assistita proposta dalla difesa.
Risulterebbe dal provvedimento impugnato che il ricorrente risulta affetto da disturbo
borderline della personalità e che i disturbi del comportamento di cui alla detta patologia
comprendono aggressività e distruttività nei confronti delle figure familiari. Contesta il ricorrente
la correttezza dell’assunto del Tribunale della libertà per cui la valutazione circa l’incompatibilità
delle condizioni di salute del BRUNO con la misura della custodia cautelare in carcere esulerebbe
dalle valutazioni cui è preposto il riesame.
1.2. Il ricorrente rileva inoltre che il reato per cui si procede si sarebbe esaurito in una unica
condotta poiché il Tribunale del riesame avrebbe confermato la misura esclusivamente per un
unico episodio di tentata estorsione. Ne conseguirebbe, a parere del ricorrente, il fatto che gli
elementi valutati ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari e relativi alla reiterazione delle
condotte minacciose e violente, estrinsecatasi nel danneggiamento del parabrezza della vettura
del padre e nel danneggiamento del portone d’ingresso dell’immobile dei genitori, in quanto non
punibili, non potrebbero essere presi in considerazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1. Deve preliminarmente rilevarsi come vi è ampia e dettagliata motivazione in ordine alla
scelta della misura in conseguenza della incapacità dimostrata dall’indagato di tenere a freno i
propri impulsi violenti, riscontrata dalle dichiarazioni della parte offesa e dalle dichiarazioni della
stessa compagnia del ricorrente in data 20 maggio 2017 richiamate in atti. Sulla base di tale
elemento, il Tribunale desume che gli arresti domiciliari, comunque fondati su una capacità in
concreto dell’indagato, sarebbero risultati del tutto inadeguati. Lo stesso Tribunale del riesame
evidenzia come non possa ritenersi sussistente in atti la prova di una incapacità di intendere e
volere. Sotto tale aspetto, l’eventuale accertamento di tale circostanza, da cui deriva la
prospettazione della necessità di cure e di supporto psichiatrico, non adeguatamente sviluppata
2

motivi.

davanti al GIP, è stato correttamente ritenuto competenza del giudice procedente in sede di
eventuale richiesta di modifica della misura in quanto si tratta di attività necessariamente
connessa a approfondimenti istruttori incompatibile con la funzione del Tribunale del riesame.
2.2. Quanto al giudizio relativo alla gravità delle esigenze cautelari e al riferimento in quella
sede svolto alle ulteriori condotte minacciose e violente nonché ai danneggiamenti posti in
essere, deve rilevarsi che si tratta di profili che attengono alla condotta, genericamente intesa,
tenuta dall’indagato precedentemente o successivamente al reato per cui si procede. Di
conseguenza, il Tribunale ha correttamente tenuto conto non solo delle condotte punibili ma

risultano qualificanti ai fini della valutazione della personalità e della possibilità che nuovi episodi
come quelli più volte realizzatisi possano sfociare in nuove violenze finalizzate al conseguimento
di utilità patrimoniali, il che si traduce in una legittima ed effettiva valutazione delle esigenze
cautelari sub specie di pericolo di reiterazione.
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in €2000.
4. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente
detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della
cancelleria, al direttore dell’istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a
quanto stabilito dal comma 1-bis dell’art. 94 disp att cod proc pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle ammende
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2017
Il Con diièTr-estensore

Presidente

anche delle condotte astrattamente rientranti in fattispecie criminose che, sebbene non punibili,

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