Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19346 del 16/04/2015
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19346 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARDONA LAURA N. IL 09/06/1952
avverso l’ordinanza n. 133/2014 TRIB. LIBERTA’ di PERUGIA, del
29/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
1,We/sentite le conclusioni del PG Dott. c
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.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 16/04/2015
2437/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 dicembre 2014 il Tribunale di Perugia ha rigettato istanza di riesame
presentata da Cardona Laura avverso decreto del 27 ottobre 2014 con cui il gip dello stesso
Tribunale aveva disposto sequestro preventivo di C 145.821 su conti correnti direttamente o
indirettamente riconducibili a Delfi Srl o, in mancanza, su conti correnti della Cardona in
2. Ha presentato ricorso il difensore, denunciando ingiustizia e illegittimità per violazione di
legge dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso presentato dal difensore di Cardona Laura consiste esclusivamente nella
enunciazione di una doglianza, senza alcuna concretizzazione del suo contenuto. Dà atto,
infatti, del deposito dell’ordinanza impugnata, asserisce che “tale ordinanza è ingiusta ed
illegittima per violazione della legge penale”, dichiara di proporre ricorso per cassazione per il
suo annullamento e conclude con la riserva di “integrare i motivi indicati e di enunciare motivi
nuovi”. In realtà, nessun motivo è stato effettivamente indicato, e il ricorso è ictu °cui/ affetto
da un massimo grado di genericità, che lo rende inammissibile, in forza del combinato disposto
degli articoli 581, lettera c) e 591, primo comma, lettera c), c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi
dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto
della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato
che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 16 aprile 2015
relazione a indagini a suo carico per il reato di cui all’articolo 10 ter d.lgs. 74/2000.
Il ConsiglieriEstensore
Il Presidente