Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19346 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19346 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUNO ALESSANDRO N. IL 24/03/1971
avverso la sentenza n. 2792/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
24/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava la
decisione di primo grado con la quale Alessandro Bruno veniva condannato alla pena
indicata in relazione al reato di cui all’art. 9, comma 2, legge 1423 del 1956.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando il vizio di
motivazione della sentenza impugnata con riferimento al mancato riconoscimento delle

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente, palesemente generiche, sono, altresì, manifestamente
infondate, atteso che la Corte territoriale, quanto alla ritenuta congruità della pena inflitta
e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti invocate, ha richiamato la
valutazione del primo giudice.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 13 dicembre 2013.

circostanze attenuanti generiche.

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