Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19345 del 13/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19345 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PARISI MICHELE N. IL 10/05/1973
avverso la sentenza n. 941/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
09/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

fi?

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari in parziale riforma
della decisone di primo grado riduceva la pena inflitta a Michele Parisi per i reati di cui agli
artt. 9 legge 1423 del 1956 e 116 c.d.s..

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la
violazione di legge ed il vizio della motivazione avuto riguardo alla esclusione della
fattispecie di cui all’art. 47 cod.pen., essendo incorso nell’errore i ritenepao che i

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate, atteso che la Corte
territoriale ha dato atto che dagli atti risulta con tutta evidenza che il prevenuto aveva
semplicemente comunicato ai carabinieri di avere presentato una istanza di autorizzazione
per uscire dal comune.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 13 dicembre 2013.

carabinieri lo aveyrio autorizzato ad allontanarsi.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA