Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19344 del 16/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19344 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Limaj Skender, n. a Vlore (Albania) il 28/02/1963;

avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Milano in data 23/09/2014;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale C. Angelillis, che ha concluso per l’inammissibilità;

RITENUTO IN FATTO

1. Limaj Skender propone ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame
di Milano che ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un automezzo
Mercedes e delle componenti di autoveicoli in esso contenuti emesso dal G.i.p. di
quello stesso Tribunale in data 24/07/2014 per il reato di cui agli artt. 13,
comma 1, del d. Igs. n. 209 del 2003, 256, comma 1 lett. a) e b), e 259 del
d.lgs. n. 152 del 2006 per avere effettuato attività di gestione dei rifiuti costituiti

Data Udienza: 16/04/2015

da componenti di veicoli fuori uso e da materiali e per avere raccolto e
trasportato rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché per avere effettuato
una spedizione di rifiuti in violazione di quanto previsto dai regolamenti
comunitari.
2. Lamenta con un unico motivo la violazione della legge penale e la mancanza e
contraddittorietà della motivazione quanto al fumus del reato in particolare con

pericolosi anche in assenza di collegamento con la sicurezza dei veicoli, non
potendo rilevare in tal senso la mera circostanza dell’essere detti pezzi intrisi di
residui di oli o di grassi ma la avvenuta sottoposizione alle operazioni di
revisione. Quanto al periculum contesta l’assunto secondo cui il veicolo sarebbe
stato pacificamente adoperato per il trasporto illecito di rifiuti essendo l’esercizio
di attività import – export di pezzi di ricambio un dato di fatto del tutto neutro
essendo del tutto indimostrato che l’esportazione sia avvenuta in violazione della
normativa sui rifiuti speciali. Lamenta inoltre la contraddizione intrinseca della
motivazione, che da un lato avrebbe considerato il sequestro operato come
sequestro preventivo e dall’altro, a proposito del divieto di restituzione dell’art.
324, comma 7, c.p.p., lo avrebbe ritenuto un sequestro finalizzato alla confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente contesta fondamentalmente, quanto al fumus del reato ipotizzato, la
valutazione, definita “arbitraria”, che il Tribunale ha compiuto della natura di
rifiuti pericolosi in particolare dei componenti di autoveicoli fuori uso trasportati
fondandosi sull’esame visivo degli oggetti.
Ma un tale assunto non può essere condiviso.
L’ordinanza impugnata ha evidenziato come la p.g. abbia rinvenuto parti
attinenti la sicurezza di veicoli fuori uso quali organi di trasmissione (semiasse),
sospensioni, elementi degli impianti frenanti, sterzo e componenti dell’impianto
di guida nonché sistemi per la sicurezza passiva non risultati sottoposti a
operazioni di revisione singola.
Va inoltre rilevato che, proprio in ragione della natura interlocutoria della fase
cautelare in oggetto, se è vero che ai fini dell’individuazione del fumus commissi
delicti, non è sufficiente la mera “postulazione” dell’esistenza del reato da parte
del P.M., giacché il giudice, nella motivazione dell’ordinanza, deve rappresentare
le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti
dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell’ipotesi di reato
2

riferimento alla qualificazione dei pezzi di ricambio sequestrati come rifiuti

prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (Sez. 5, n.
28515 del 21/05/2014, Ciampani e altri, Rv. 260921), è anche vero che, proprio
in ragione della differenza concettuale tra il fumus, da un lato, e la prova del
reato, dall’altro, la valutazione del giudice non può spingersi sino al punto di
sfociare nello scrutinio approfondito e pervasivo proprio della fase del giudizio.
Ne consegue che, nella specie, ove anche il Tribunale del riesame avesse fondato

autoveicoli sull’esame visivo degli stessi, intrisi di olio lubrificante e grassi, con
conseguente valutazione del tutto logica ed insuscettibile di essere qui sindacata,
della mancata sottoposizione alle necessarie operazioni di revisione, ciò
basterebbe appunto agli effetti della valutazione del fumus commissi delicti.

4.

Quanto al periculum relativo al sequestro del veicolo sul quale gli oggetti

erano trasportati, va ricordato che, secondo l’art. 259, comma 2, del d. Igs. n.
152 del 2006, ne è prevista, in caso di sentenza di condanna o di
patteggiamento, la confisca obbligatoria in caso di trasporto illecito, sicché
nessuna specifica motivazione in ordine al periculum stesso è necessaria.
Né, quanto alla natura del sequestro, appare emergere alcuna contraddizione
nell’ordinanza posto che appare emergere che, con riguardo al sequestro dei
pezzi di veicoli, la natura è quella di sequestro preventivo ex art. 321, comma 1,
c.p.p. e, quanto al sequestro del veicolo, lo stesso è stato invece disposto
appunto a fini di confisca.

5. Il ricorso va dunque rigettato con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 16 aprile 2015

DEPO i-TATA N CANCELLFW

Il Presidente

la plausibilità della natura pericolosa dei componenti di carrozzeria e di motori di

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