Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19344 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19344 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GERBONI SALVATORE N. IL 25/12/1980
avverso la sentenza n. 900/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
24/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

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RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona confermava la
sentenza di primo grado con la quale Salvatore Gerboni è stato condannato alla pena
indicata in relazione al reato di cui all’art. 2 legge n. 1423 del 1956.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, rilevando il vizio della
motivazione in ordine alla dedotta illegittimità dell’ordine di rimpatrio.
In particolare, si rileva che il ricorrente, pur essendo formalmente residente in

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato
avendo riproposto le doglianza che sono state già valutate correttamente valutate dalla
Corte territoriale.
Invero, la Corte di appello rilevando che la condizione di soggetto senza fissa dimora
non costituisce in sé motivo di invalidità dell’ordine del questore violato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 13 dicembre 2013.

Castelfidardo è senza fissa dimora.

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