Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19343 del 21/12/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19343 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
AIELLO Claudio Pietro Antonio, nato a Catania il 30 ottobre 1986
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania in funzione di giudice del riesame cautelare
personale in data 27 luglio 2017, depositata il primo agosto 2017,.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.ssa Paola Filippi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
sentito il difensore dell’indagato – Avv. Giuseppe Rapisarda del Foro di Catania – che ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, il Tribunale di Catania, in funzione di
giudice del riesame cautelare, ha confermato l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Catania
in data 26 giugno 2017 con cui era stata applicata a carico dell’odierno ricorrente la misura
degli arresti domiciliari per l’imputazione di spaccio di stupefacenti.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato , articolando i seguenti motivi.
2.1. Manifesta illogicità della motivazione ed erronea interpretazione applicazione della
legge.
Afferma ricorrente mancare una autonoma valutazione critica delle risultanze di indagine
da parte del giudice per le indagini preliminari in sede di ordinanza applicativa, non potendosi
considerare legittima la valutazione collettiva effettuata dal giudice per le indagini preliminari
in ordine alla sussistenza degli indizi e delle esigenze cautelari.
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Data Udienza: 21/12/2017

Risulterebbero del tutto incerte le intercettazioni, mancherebbe riscontro al fatto che la
stalla di Aiello Giosuè fosse il deposito della sostanza stupefacente in quanto non sarebbe stata
nemmeno nella disponibilità del ricorrente e comunque gli elementi indiziari ritenute sussistenti
sarebbero equivoci e frutto di mere ipotesi.
Con specifico riferimento alle esigenze cautelari, afferma la mancanza di un’effettiva
giudizio in tema di effettività e in particolare di concretezza ed attualità poster rilevante lasso
di tempo passato dalle condotte contestate che a loro volta avrebbero riguardato pochi mesi

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
2.

Del tutto infondate risultano le contestazioni sia con riguardo alla prospettata

insussistenza di una valutazione autonoma da parte del giudice per le indagini preliminari, sia
con riguardo alla prospettata insussistenza dei gravi indizi.
Quanto alla contestata sussistenza di una autonoma valutazione da parte del giudice per
le indagini preliminari della sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, va rilevato
che la stessa articolazione del motivo risulta sostanzialmente generica posto che il fatto che il
giudice per le indagini preliminari si è arrivato a conclusioni diverse dall’originaria richiesta di
applicazione della misura di per sé indica la sussistenza di una valutazione autonoma e
differente. Peraltro, anche la presenza di valutazioni congiunte con altri imputati, sia sotto
l’aspetto della sussistenza delle esigenze cautelari, sia sotto l’aspetto della sussistenza degli
elementi a carico di per sé non indica alcun profilo di mera soggezione alla richiesta dovendosi
rilevare, da una parte, che la mera ripetizione degli elementi a carico non implica la mancanza
valutazione perché ben possibile la presenza di elementi comuni di giudizio.
Quanto alla sussistenza di gravi indizi, risulta sussistente una motivazione logica, congrua,
coerente con il contenuto del fascicolo processuale e rinvia ad una puntuale interpretazione
delle intercettazioni in atti, tra l’altro alla luce del sequestro 300 g di cocaina di cui il ricorrente
nemmeno fa menzione.
Quanto alle obiezioni della difesa circa la lettura fornita dai giudici di merito delle
dichiarazioni intercettate, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle
conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si
sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della
logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008,
Gionta, Rv. 239724). È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del
significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in
presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia
indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed
incontestabile (Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994).
Tuttavia, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza
impugnata, nè ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l’eventuale
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del 2014.

vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi,
Rv. 241023).
Ciò premesso, l’iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi,
fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi indiziari e sulla loro
coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di
adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della
univocità, in quanto conducenti, con un qualificato di probabilità prossimo alla certezza,

Il ricorso, articolato in fatto, non incide sulla logicità, congruenza o coerenza intrinseca o
estrinseca della motivazione, limitandosi a proporre una interpretazione alternativa sganciata
dalla globale valutazione delle emergenze processuali. Da tali caratteri deriva l’inammissibilità
del ricorso medesimo in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità,
risultando al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6^, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio,
rv. 234559; sez. 6^, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099)., la cui valutazione
è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità
la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369) né
potendosi ritenere insussistente il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza sulla base
di una valutazione separata ed atomistica dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se
gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza
richiesta dall’art. 192 cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro natura, sono
idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente.( Sez. 2, Sentenza n. 9269 del
05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871).
2. Nessun dubbio può nutrirsi, sulla base del completo apparato argomentativo contenuta
nella ordinanza impugnata, in ordine alla logicità e adeguatezza della motivazione in punto
sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame adeguatamente motiva in ordine
alla professionalità dell’attività di spaccio, alla ripetitività delle condotte.
2.2 Nel caso di specie, il Tribunale del riesame segnala una un significativo grado di
professionalità manifestato dall’indagato posto che costui risulta essere stato arrestato per il
possesso di una ingente quantità di stupefacente (circa 300 g.). Come evidenziato dai giudici
della cautela, tale grado di professionalità, unitamente alle condotte segnalate in sede di
misura palesa un grado di intraneità nei circuiti criminali e la presenza di tali consolidati
contatti nello svolgimento dell’attività illecita da giustificare l’attuale applicazione della misura,
specificamente finalizzata a recidere quei rapporti e a contrastare quella stessa professionalità.
Le sopra riportate considerazioni fondano il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

3

all’affermazione di responsabilità.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co-1-ter disp-att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2017
Il Presidente

Il Consigliere estnsore

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