Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19343 del 16/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 19343 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Pillitteri Salvatore, n. a Palermo il 02/05/1956;

avverso la ordinanza del Gip del Tribunale di Udine in data 30/05/2014;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale U. De Augustinis, che ha concluso per il rigetto;

RITENUTO IN FATTO

1.

Pillitteri Salvatore ha proposto ricorso avverso il decreto del G.i.p del

Tribunale di Piacenza con cui è stata dichiarata l’inammissibilità dell’atto di
opposizione avverso decreto penale di condanna per tardiva presentazione dello
stesso; deduce in particolare, lamentando violazione di legge, che la notifica del
decreto è stata effettuata in data 25/04/2014 e non in data 23/04/2014 come
affermato nel provvedimento impugnato.

Data Udienza: 16/04/2015

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Incontestato che la presentazione dell’atto di opposizione sia intervenuta in data
21/05/2014, risulta dagli atti, accessibili a questa Corte in ragione della natura
processuale del rilievo avanzato, che il decreto penale è stato notificato a mani

tardività per superamento del termine di quindici giorni

ex art. 461 c.p.p; va

aggiunto che, se anche si assumesse quale data di notificazione quella del
25/04/2014 invocata dallo stesso ricorrente, il termine previsto per interporre
opposizione sarebbe stato comunque, nella specie, superato.

3.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con conseguente condanna

dell’imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000
in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’imputato al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 aprile 2015

Il Con

f/estensore

Il Presidente

della moglie convivente dell’imputato in data 18/04/2014 con conseguente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA