Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19342 del 21/12/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19342 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
MANGANO Antonio, nato a Catania 1’8 ottobre 1977
avverso l’ordinanza 27 luglio 2017, depositata il primo agosto 2017, del Tribunale di
Catania in funzione di giudice del riesame cautelare personale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.ssa Paola Filippi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, il Tribunale di Catania, in funzione di
giudice del riesame cautelare personale, ha confermato l’ordinanza 27 giugno 2017 del GIP
presso il Tribunale di Catania ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico
dell’odierno ricorrente per le imputazioni di spaccio e associazione a delinquere a fine di
spaccio di stupefacenti.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato , articolando i seguenti motivi.
2.1. Violazione dell’articolo 292 comma due lettera C) e C) bis e motivazione illogica,
contraddittoria, comunque carente.
Afferma il ricorrente essere mancata una qualsivoglia valutazione autonoma da parte del
GIP in ordine ai fatti oggetto dell’imputazione. Tale valutazione autonoma non potrebbe infatti
essere desunta della differenza ponderale tra l’ordinanza di custodia cautelare e la richiesta del
PM, dal rigetto di alcune delle richieste del Pubblico Ministero (con contestuale applicazione di
misura meno afflittiva) essendo necessaria una valutazione individualizzata e certa.
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Data Udienza: 21/12/2017

Del tutto illegittima sarebbe inoltre la valutazione cumulativa delle posizioni degli indagati
che si tradurrebbe in una totale assenza di valutazione in ordine alle esigenze di cautela poste
a fondamento dell’applicazione della misura carceraria.
Mancherebbe inoltre alcun riferimento alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari
medesimi difettando la valutazione della personalità degli indagati, al tempus commissi delicti,
alla possibilità di ritenere attenuata se non esclusa la sussistenza delle esigenze cautelari.
2.2. Violazione dell’articolo 273 cod. proc. pen. nonché motivazione illogica,
contraddittoria, comunque carente in relazione ai gravi indizi di colpevolezza con riguardo al

Afferma il ricorrente che il difetto dei gravi indizi per la contestazione associativa
difetterebbero in conseguenza della commissione di fatti connessi ai reati fine in un arco
temporale ristretto, circa cinque mesi nei quali l’indagato avrebbe operato per poco più di un
mese; che l’attività di custodia dello stupefacente e di rifornimento dei pusher non
permetterebbe di collocare ipso facto l’indagato nel novero degli organizzatori stante in
particolare la mancanza di competenze organizzative e il fatto che il Mangano avrebbe seguito
direttive e spunti organizzativi stabiliti da altri. Inoltre, la condotta del Mangano sarebbe stata
ampiamente fungibile come dimostrato dagli eventi successivi al suo arresto e dal fatto che tali
compiti non sarebbero durati per tutta la durata dell’associazione.
Proprio la considerazione della brevità del contributo associativo porterebbe a escludere la
stabilità e permanenza del vincolo.
2.3. Violazione dell’articolo 274 cod. proc. pen. nonché motivazione illogica,
contraddittoria, comunque carente in ordine alle esigenze cautelari.
Afferma il ricorrente che il lasso di tempo intercorso dalla commissione dei delitti in
contestazione alla esecuzione della misura avrebbe imposto una valutazione in termini di
attualità delle esigenze tale da escludere l’applicazione della misura o comunque di
determinare l’applicazione di misura meno afflittiva, anche in considerazione della concessione
dell’affidamento in prova da parte del Tribunale di sorveglianza di Catania in data sei aprile
2016.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Manifestamente infondata la doglianza relativa alla insussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza.
Quanto alla contestata sussistenza di una autonoma valutazione da parte del giudice per
le indagini preliminari della sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, va rilevato
che la stessa articolazione del motivo risulta sostanzialmente generica posto che il fatto che il
giudice per le indagini preliminari si è arrivato a conclusioni diverse dall’originaria richiesta di
applicazione della misura di per sé indica la sussistenza di una valutazione autonoma e
differente. Peraltro, anche la presenza di valutazioni congiunte con altri imputati, sia sotto
l’aspetto della sussistenza delle esigenze cautelari, sia sotto l’aspetto della sussistenza degli
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reato di cui all’articolo 74 del d.p.r. 309/90.

elementi a carico di per sé non indica alcun profilo di mera soggezione alla richiesta dovendosi
rilevare, da una parte, che la mera ripetizione degli elementi a carico non implica la mancanza
valutazione perché ben possibile la presenza di elementi comuni di giudizio.
Correttamente il Tribunale del riesame fa riferimento agli esiti delle intercettazioni
telefoniche che rileva esservi state in due periodi diversi posto che la figura del Mangano
risulterebbe essere stata individuata già nel 2013 in occasione della fornitura di una partita di
cocaina e poi ulteriormente essere stata individuata nelle successive intercettazioni quale
depositario della sostanza da distribuire ai pusher. Plurimi sono i profili indicati in sede di

approvigionamento dei pushe e avvisi in caso di presenza della polizia; adozione di linguaggio
criptico; sistematica programmazione degli appuntamenti; la rotazione delle schede telefoniche
per comunicare; stabilità del luogo di detenzione della sostanza da consegnare ai distributori
sul territorio; sequestro di circa 300 g di cocaina in occasione dell’arresto della coppia
Mangano-Musumeci; stabili collegamenti con PALERMO Alessandro; assistenza economica
ricevuta dalla moglie del ricorrente in occasione del suo arresto; divisione dei compiti;
esistenza di una cassa comune per spartire i proventi dello spaccio.
Quanto alla qualifica di organizzatore (nei limiti in cui possa ritenersi sussistente un
interesse al ricorso in ambito cautelare in ordine al riconoscimento di tale ruolo), deve
ricordarsi che la qualifica di organizzatore in un’associazione a delinquere finalizzata al traffico
di sostanze stupefacenti spetta a chi coordina l’attività degli associati ed assicura la
funzionalità delle strutture del sodalizio, non essendo peraltro necessario che tale ruolo sia
svolto con riferimento all’associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente il
coordinamento di una sua articolazione territoriale (Sez. 3, Sentenza n. 40348 del 06/07/2016
Rv. 267761) tale. Risulta essere la funzione svolta dal Mangano e dal Musumeci.
Quanto alle obiezioni della difesa circa la lettura fornita dai giudici di merito delle
dichiarazioni intercettate, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle
conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si
sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della
logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008,
Gionta, Rv. 239724). È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del
significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in
presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia
indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed
incontestabile (Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donna, Rv. 237994).
Tuttavia, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza
impugnata, nè ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l’eventuale
vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi,
Rv. 241023).

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ordinanza impugnata (stabilità regolarità del legame Mangano Musumeci, rapporto di stabile

Ciò premesso, l’iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi,
fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi indiziari e sulla loro
coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di
adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della
univocità, in quanto conducenti, con un qualificato di probabilità prossimo alla certezza,
all’affermazione di responsabilità.
Il ricorso, articolato in fatto, non incide sulla logicità, congruenza o coerenza intrinseca o
estrinseca della motivazione, limitandosi a proporre una interpretazione alternativa sganciata

del ricorso medesimo in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità,
risultando al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6^, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio,
rv. 234559; sez. 6^, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099)., la cui valutazione
è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità
la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369) né
potendosi ritenere insussistente il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza sulla base
di una valutazione separata ed atomistica dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se
gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza
richiesta dall’art. 192 cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro natura, sono
idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente.( Sez. 2, Sentenza n. 9269 del
05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871).
3. Nessun dubbio può nutrirsi, sulla base del completo apparato argomentativo contenuta
nella ordinanza impugnata, in ordine alla logicità e adeguatezza della motivazione in punto
sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame adeguatamente motiva in ordine
alla professionalità dell’attività di spaccio, alla ripetitività delle condotte, alla professionalità
evidenziata dal gruppo criminale.
3.1. Quanto alle contestazioni in tema di attualità e concretezza delle esigenze medesime,
la peculiarità rilevante nel caso in esame deriva dal fatto che la fattispecie contestata – in
particolare l’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti – determina
l’applicazione delle presunzioni di cui all’art. 275 comma 3 cod proc pen.
La questione controversa si sostanzia dunque nell’individuare la concreta operatività della
norma citata in esito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della presunzione di
adeguatezza ove interpretata in senso assoluto e successivamente all’entrata in vigore della
legge 47/2015 nella parte in cui pone – come condizione di applicabilità della misura l’attualità del pericolo di reiterazione.
Risulta infatti incontroverso in giurisprudenza che, in tema di misure coercitive disposte
per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l’art. 275, comma 3,

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dalla globale valutazione delle emergenze processuali. Da tali caratteri deriva l’inammissibilità

cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (così
anche, ex plurimis, Sez. 6, Sentenza n. 53028 del 06/11/2017 Rv. 271576; Sez. 6, Sentenza
n. 10318 del 22/01/2008 Rv. 239211). Il fatto che si tratti di una presunzione (iuris tantum)
anche in ordine alla sussistenza delle esigenze deriva del resto dalla stessa portata letterale
della disposizione che – sebbene inserita in una norma riguardante i criteri di scelta delle
misure cautelari – esplicitamente ricollega l’applicazione della misura massima alla sola
sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e
3-quater cod proc pen.

adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere . Infatti, con specifico riferimento
alla fattispecie di cui all’art. 74 DPR 309/90 , all’esito della sentenza 231 del 2011 della stessa
Corte Costituzionale, la presenza di gravi indizi fa scattare un pregiudizio normativo di
adeguatezza della misura carceraria salva prova contraria.
Essendo stata ritenuta la legittimità costituzionale di entrambe le presunzioni relative
richiamate dal giudice delle leggi, deve valutarsi il loro meccanismo di operatività.
In termini generali, il concetto di presunzione riporta alla tematica della prova e la
sussistenza di una presunzione legale costituisce elemento che, in caso di dubbio, esonera la
parte dal provare e il giudice dal motivare sulla esistenza del fatto presunto. Coerentemente a
tali premesse, la stessa giurisprudenza di legittimità ha da tempo espresso il principio (ritenuto
alla stregua di diritto vivente dalle stesse sentenza della Corte Costituzionale – cfr. Corte Cost
265/2010 e 231/2011) che il meccanismo connesso alla sussistenza della presunzione si
ricollega all’onere motivazionale del giudice, che – in presenza di gravi indizi – deve constatare
l’inesistenza di elementi – presenti nel fascicolo o introdotti dalla difesa – che “ictu oculi”
lascino ritenere superata tale presunzione (Sez. 6, Sentenza n. 10318 del 22/01/2008 Rv.
239211; conf. n. 755 del 1995 Rv. 201598, n. 2238 del 1995 Rv. 202095, n. 4291 del 1998
Rv. 211412).
In sostanza, a meno di non voler seguire una vera e propria interpretatio abrogans della
norm, per giungere al superamento delle presunzioni di sussistenza delle esigenze cautelari e
di adeguatezza della misura, gli elementi presenti nel fascicolo o opposti dalla difesa devono
essere certi o comunque idonei a superare la situazione di dubbio, posto che la presunzione
detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (sul punto si vedano – anche in
diverso ambito- Sez. 6 – 3 civ. , Ordinanza n. 3626 del 10/02/2017, Rv. 642838 – 01; Sez. 2
civ., Sentenza n. 13920 del 24/12/1991 – Rv. 475163 – 01). Ove non fosse possibile superare
un pur ragionevole dubbio, in presenza di gravi indizi, la presunzione imporrebbe di ritenere
sussistenti le esigenze e adeguata la misura carceraria. Deve operarsi nel caso di specie un
giudizio speculare a quello in tema colpevolezza. La presunzione di innocenza (anche
quest’ultima a carattere relativo) impone di escludere la responsabilità penale in caso di
dubbio. Viceversa, la presunzione di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza della misura
massima impone – in presenza di gravi indizi per delitto ricompreso nei commi 3 bis e 3 quater
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A tale presunzione si aggiunge un’altra presunzione (parimenti di carattere relativo) di

dell’art. 51 cod proc pen e in caso di dubbio su esigenze e adeguatezza – l’applicazione della
misura stessa. Così come sono necessari elementi idonei a superare ogni ragionevole dubbio
per superare la presunzione di non colpevolezza, allo stesso modo – per superare l’altrettanto
relativa presunzione di cui all’art. 275 cod proc pen – è necessaria la presenza di elementi
altrettanto idonei a superare ogni ragionevole dubbio. Sarebbe altrimenti inspiegabile la
diversa rilevanza del dubbio a fronte di due presunzioni pacificamente relative così come
nemmeno sarebbe possibile richiamare il principio del favor liberatis posto che la norma in
questione non collide con la presunzione di innocenza perché scatta unicamente all’esito

integrata tale condizione. L’esigenza del superamento del ragionevole dubbio, infatti, è un
criterio di giudizio che non è affatto peculiare del procedimento penale e della presunzione di
innocenza, ma corrisponde proprio al meccanismo di operatività della presunzione iuris
tantum.
Nemmeno sarebbe ammissibile che il giudizio relativo alla sussistenza delle esigenze
cautelari e alla adeguatezza della misura possa essere condotto negli stessi termini in
presenza e in assenza di presunzione. Diversamente argomentando, si giungerebbe a una
sorta di interpretatio abrogans della disposizione stessa.
In quest’ottica, il passare del tempo può certamente essere oggetto di valutazione e lo è
stato nella giurisprudenza di questa Corte anche prima dell’entrata in vigore della legge
47/2015 che ha introdotto – nella parte che qui interessa – un ulteriore requisito necessario ai
fini della affermazione della esistenza del pericolo di reiterazione: l’attualità, intesa come
esistenza di potenziali occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati. La riforma
– tuttavia – non ha operato alcuna modifica alla presunzione di cui si discute, di fatto
modificando i caratteri di quel deve ritenersi presuntivamente sussistente ai sensi del
medesimo art. 275 cod proc pen.
Risulta allora palese come anche il decoro del tempo – pur potendo essere pienamente
valutato – per risultare rilevante deve assumere caratteri tali da superare la situazione di
dubbio.
Peraltro, nella fattispecie di cui all’art. 74 DPR 309/90, nemmeno può affermarsi che la
pericolosità considerata dal legislatore si ricolleghi alla perdurante adesione all’associazione.
Tale assunto – che corrisponde alla regola di esperienza particolarissima situazione
conseguente alla partecipazione all’associazione a delinquere di cui all’art. 416 bis cod pen non tiene conto né della lettera dell’art. 274 cod proc pen né della caratteristiche della
associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti.
Deve tenersi conto del fatto che il pericolo di reiterazione richiamato dall’articolo 274
citato sia conseguenza del fatto che l’indagato possa commettere gravi delitti con uso di armi o
di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di
criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede purchè, in quest’ultimo
caso, il delitto sia sanzionato con pena superiore ad anni cinque. Ebbene, risulta chiaro che 6

dell’accertamento di gravità indiziaria e pone un’eccezione proprio al favor libertatis ove sia

nella situazione presunta – vi sia la considerazione della commissione di delitti di tipo diverso
in ragione dei caratteri di professionalità e stabilità propri della associazione oggetto di
accertamento. Tali delitti ricomprendono sia quelli di cui all’art. 73 DPR 309/90, sia la possibile
futura commissione di delitti di criminalità organizzata. Al proposito non è irrilevante ricordare
che – secondo le sezioni unite di questa Corte – per (procedimenti relativi a) delitti di
criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater,
cod. proc. pen. nonché quelli comunque facenti capo ad un’associazione per delinquere, con
esclusione del mero concorso di persone nel reato (Sez. U, Sentenza n. 26889 del 28/04/2016

per quanto attiene alle pronunce delle sezioni semplici – ex plurimis, n. 23424 del 2002 Rv.
224588, n. 46221 del 2003 Rv. 227481, n. 2612 del 2004 Rv. 230454, n. 28602 del 2013 Rv.
256648).
Il fatto che – a giustificare la presunzione di pericolosità degli appartenenti alla
associazione ex art. 74 DPR 309/90 – sia professionalità acquisita e inserimento stabile in
ambienti criminali è del resto – sebbene in maniera non del tutto esplicita – la Corte
Costituzionale che, nella sentenza 313/2011, evidenzia come i parametri rilevanti, in positivo e
in negativo, siano operatività e contesto di azione , modalità lesive del bene protetto, intensità
del legame fra gli associati. Si tratta di elementi che – caratterizzando proprio grado di
professionalità e di inserimento nei circuiti criminali – implicano una valutazione dei caratteri
del fenomeno accertato rilevanti ai fini della prognosi sulla possibilità di commissione di illeciti
ulteriori.
Ne consegue che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo alla operatività della
medesima associazione né alla data ultima dei reati fine della associazione stessa ma ha ad
oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima
professionalità e grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzavano l’associazione di
appartenenza.
3.2. Correttamente il Tribunale della libertà, nel provvedimento impugnato, ha opposto la
sussistenza della presunzione e la insufficienza delle deduzioni della difesa in punto inattualità
delle esigenze. Altrettanto correttamente, sotto tale ultimo aspetto, il Tribunale indica una
serie di elementi che qualificano la ritenuta associazione in termini di perduranza nel tempo, la
professionalità palesata dall’indagato nello svolgimento dell’illecita attività, il radicale
inserimento nella associazione anche in periodo successivo ai fatti oggetto della misura.
In sostanza, il Tribunale del riesame esclude che, a fronte della accertata esistenza di una
associazione che ha posto in essere atti di significativa gravità e che non poteva quindi
considerarsi alla stregua di realtà secondaria e a fronte della presenza di radicati legami tali da
non poter essere considerati riuscissi per il mero passaggio del tempo, non vi era la possibilità
di ritenere il superamento della presunzione legale di pericolosità e di adeguatezza della
misura.

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Rv. 266906; conf. SS UU n. 17706 del 2005 Rv. 230895, n. 37501 del 2010 Rv. 247994 e –

Le considerazioni che precedono portano al rigetto del ricorso e alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per-gli adempimenti di cui all’art.94 co-1-ter disp-att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2017

Il Presidente

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