Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19342 del 20/07/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19342 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla persona offesa
Sarpa Rosina, nata a San Marco Argentano il 21/08/1934

nel procedimento a carico di

Falbo Luigi, nato a Cosenza il 04/05/1974

avverso il decreto del 26/05/2014 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Cosenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Eugenio Selvaggi, che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato
e disporsi la trasmissione degli atti all’Ufficio del G.i.p. procedente per l’ulteriore
corso.

Data Udienza: 20/07/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Sarpa Rosina ricorre per cassazione, per mezzo del suo difensore avv.
Francesco d’Elia, avverso il decreto di archiviazione emesso il 26 maggio 2014,
nel procedimento n. 1965/14 R.G.N.R., dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Cosenza, chiedendone l’annullamento sulla base di unico motivo,
con il quale denuncia violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c),
cod. proc. pen., in relazione agli artt. 408, comma 2, 127, commi 1 e 5, e 178,

Pubblico ministero omesso di dare avviso a essa ricorrente, che, persona offesa
nell’indicato procedimento, lo aveva espressamente richiesto, e per avere il
Giudice omesso ogni controllo in tal senso.

2.

Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta,

concludendo per l’annullamento del provvedimento impugnato, emesso con
procedura de plano senza dare alcun avviso alla persona offesa, in evidente
violazione del contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. È consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in base al
quale l’omesso avviso della richiesta di archiviazione del pubblico ministero alla
persona offesa, che ne abbia fatto richiesta, determina la violazione del
contraddittorio e la conseguente nullità -ai sensi dell’art. 127, comma quinto,
cod. proc. pen.- del decreto di archiviazione, impugnabile con ricorso per
cassazione nel termine ordinario di quindici giorni, di cui all’art. 585, comma
primo, lett. a), cod. proc. pen., decorrente dal momento in cui la persona offesa
abbia avuto notizia del provvedimento (tra le altre, Sez. 5, n. 29871 del
25/05/2015, p.o. in proc. c/ignoti, Rv. 265296; Sez. 4, n. 49764 del
13/11/2014, p.o. in proc. c/ignoti, Rv. 261172; Sez. 4, n. 47025 del
26/09/2014, p.o. in proc. c/ignoti, Rv. 260950; Sez. 2, n. 20186 del
08/02/2013, Azzarà, Rv. 255968; Sez. 6, 25019 del 23/05/2013, p.o. in proc.
Russo, Rv. 255475; Sez. 6, n. 2743 del 19/03/2013, Tonietto, Rv. 255108; Sez.
3, n. 11543 del 27/11/2012, dep. 2013, p.o. in proc. Ferrari, Rv, 254743; Sez.
6, n. 47982 del 27/11/2012, p.o. in proc. Brancaccio, Rv. 254103).

2

comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonché agli artt. 27 e 111 Cost., per avere il

3. Nella specie, risulta dall’esame degli atti, allegati in copia al ricorso e al
cui esame diretto questa Corte può, comunque, accedere quando è dedotto,
mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo (tra le altre, Sez. U, n.
42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013,
Chahid, Rv. 255304), che l’esposto-denuncia presentato il 25 marzo 2014 dalla
odierna ricorrente, congiuntamente a Cilento Raffaele, nell’ufficio della Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, reca la richiesta della stessa di
essere informata, in qualità di parte offesa, della eventuale richiesta di

Detto avviso, la cui mancanza è denunciata con il ricorso, non risulta
presente in atti, essendo al contrario documentato che alla richiesta di
archiviazione del procedimento, depositata dal Sostituto Procuratore di Cosenza
il 22 maggio 2014 presso l’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Cosenza, ha fatto seguito in data 26 maggio 2014 il decreto di
archiviazione, che, in palese violazione del contraddittorio, ha condiviso le
motivazioni della indicata richiesta.

4. Il ricorso, presentato il 21 aprile 2015, e quindi nel termine di quindici
giorni decorrente dalla conseguita conoscenza da parte della persona offesa del
provvedimento di archiviazione, dedotta nel ricorso come avvenuta il 7 aprile
2015, risultante dall’attestazione del ritiro di copia conforme di detto
provvedimento in detta data e non contrastata da opposte emergenze, deve
essere, pertanto accolto.

5. Segue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con
trasmissione degli atti per il corso ulteriore al Pubblico ministero presso il
Tribunale di Cosenza.

P.Q.M

.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti
al Pubblico ministero presso il Tribunale di Cosenza per l’ulteriore corso.
Così deciso il 20/07/2016

archiviazione avanzata dal Pubblico ministero.

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