Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19342 del 16/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19342 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZHUZHI AVNI N. IL 15/09/1985
avverso la sentenza n. 1989/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PESCARA, del 25/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
1efte/spke le conclusioni del PG Dptt.

Uditi difensor Avv.;

QLJ

Data Udienza: 16/04/2015

40764/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 marzo 2014 il gip del Tribunale di Pescara su richiesta delle parti ha
applicato a Zhuzhi Avni la pena di quattro anni e due mesi di reclusione e €15.000 di multa
per reati di cui agli articoli 81 cpv., 110,112, comma 1, nn.1 e 4, c.p. e 73, comma 1, d.p.r.
309/1990.

punibilità ex articolo 129 c.p.p., non risultando univocamente provata la penale responsabilità
dell’imputato, nonché la carenza di motivazione al riguardo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un vero e proprio negozio processuale, sul
quale pertanto le parti non hanno facoltà di scioglimento unilaterale esercitando uno jus
poenitendi una volta che si è perfezionato (sull’assenza di una facoltà di recesso v. Cass. sez.
VI, 12 marzo 2013 n.28427 e Cass. sez.II 10 gennaio 2006 n. 3622), a parte l’ipotesi in cui il
suo contenuto risulti contra legem, dato che la violazione di legge è idonea a sciogliere
l’accordo nel senso che la sua illegalità costituisce il necessario presupposto alla revoca del
consenso che si integra nell’impugnazione (cfr. Cass. sez.VI, 30 ottobre 2013 n. 44909; Cass.
sez.VI, 14 maggio 2013 n. 42837; Cass. sez.VI, 28 marzo 2007 n. 37949; Cass. sez.VI, 19
febbraio 2004 n. 18385; Cass. sez.IV, 8 luglio 2002 n. 38286; Cass. sez.V, 19 ottobre 1999-15
gennaio 2000 n. 5018; Cass. sez.V ord., 20 settembre 1999 n. 4118; Cass. sez.IV, 19 febbraio
1998 n. 3946). La natura peculiare della sentenza, il cui contenuto è in massima parte
eterodiretto dall’accordo che recepisce, si riflette logicamente su una

deminutio dell’obbligo

motivazionale (cfr. per tutte Cass. sez. IV, 16 luglio 2006 n. 34494), che si riduce al sintetico
rendiconto degli elementi verificati, con particolare riguardo alle ipotesi di non punibilità ex
articolo 129 c.p.p. delle quali è sufficiente il richiamo (ex multis Cass. sez. II, 17 novembre
2011-17 febbraio 2012 n. 6455), che nel caso di specie il giudice ha inserito nella motivazione,
ulteriormente specificando mediante il riferimento all’informativa del 30 agosto 2006 della
Squadra Mobile di Pescara da cui rileva che risulta “provato l’assunto accusatorio”. La sentenza
di applicazione della pena su richiesta può peraltro essere oggetto di controllo di legittimità,
per vizio motivazionale, soltanto se dal suo testo appare evidente la sussistenza delle cause di
non punibilità di cui all’articolo 129 c.p.p. (Cass.sez.IV, 13 agosto 2011 n. 30867), il che, come
si è appena osservato, non si verifica nella fattispecie in esame.

2. Ha presentato ricorso il difensore, denunciando l’omessa declaratoria dì una causa di non

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza,
con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese
del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale
emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di
Euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 16 aprile 2015

Il Consigliere Estensor

Il Presidente

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