Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19341 del 16/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19341 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARITAN FRANCESCO N. IL 10/07/1981
avverso l’ordinanza n. 858/2014 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del
21/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lette/seutite le conclusioni del PG PRitf.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 16/04/2015

22335/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 febbraio 2014 il gip del Tribunale di Palermo ha convalidato decreto
del questore di Palermo, notificato il 17 febbraio 2014, che imponeva divieto d’accesso per
cinque anni a luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive a carico di Maritan Francesco, e
lo obbligava altresì a presentarsi alla questura di Padova durante ogni partita di calcio .della

2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di due motivi. Il primo motivo lamenta
difetto di motivazione sulla necessità della prescrizione ex articolo 6, comma 2, I. 401/1989 e
sulla presunta insufficienza della misura del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le
partite di calcio. Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 3 e 10 I. 241/1990 ed
eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del questore riguardo alla
gradualità della sanzione e del provvedimento del gip al riguardo alla congruità della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
I due motivi possono essere accorpati in vaglio, in quanto, a ben guardare, concernono
entrambi una pretesa assenza di adeguata motivazione dell’ordinanza del gip di convalida del
decreto del questore per quanto concerne l’obbligo di presentarsi del prevenuto durante le
partite di calcio agli uffici di polizia in termini di necessità e di congruità, ciò investendo,
indirettamente, pure il provvedimento del questore che, ad avviso del ricorrente, non avendo
adeguatamente motivato al riguardo, sarebbe incorso in eccesso di potere.
È dunque sufficiente richiamare l’apparato motivazionale del provvedimento del questore e
quello della conseguente ordinanza di convalida per evidenziare la infondatezza delle
prospettazioni del difensore del prevenuto.
Il questore, anzitutto, nel suo decreto descrive quella che definisce una “azione di facinorosi”
– tra i quali è risultato, sulla base di filmati della polizia scientifica del Gabinetto Regionale,
essere presente anche il prevenuto – che ha avuto luogo il 25 gennaio 2014 alle 10:55 circa
nell’area arrivi dell’aerostazione Falcone-Borsellino, e che è consistita in uno scontro di tifoserie
(della società Padova calcio e della società Modena calcio, l’una contro l’altra), armate “di
spranghe, mazze, catene ed altro materiale atto ad offendere”, tifoserie che, “travisate,
provocavano una grave rissa che veniva sedata dalla Polizia di Frontiera unitamente ad altro
personale”, non senza però evitarsi contusioni a quattro poliziotti e una ferita lacerocontusa

squadra del Padova in sede e in trasferta.

con otto punti di sutura a un funzionario di polizia. Dinanzi a un quadro così dettagliato
nell’evidenziare quella che ictu °cui/ è da definirsi una spiccata pericolosità asociale del
prevenuto quale tifoso nelle partite di calcio del Padova non si vede come sia attribuibile al
decreto del questore alcuna assenza di motivazione e tantomeno alcuna violazione di legge
anche nel senso di eccesso di potere nella irrogazione della misura preventiva consistente
nell’obbligo di presentazione durante le partite di calcio alla polizia, emergendo chiaramente
l’insufficienza di misure di minor incidenza.

motivazionale ancor più dettagliato ed efficace nella illustrazione della sussistenza dei
presupposti dell’obbligo contestato, sotto un profilo della sua concreta necessità e non
sostituibilità con altre misure.
Rileva infatti il gip la certa attribuibilità al prevenuto “delle condotte descritte nella
comunicazione in data 25 gennaio 2014 della Digos della Questura di Palermo e della Polizia di
Frontiera Aerea di Palermo Punta Raisi”, da cui si evince che il suddetto si era reso
responsabile di “atti di marcata violenza fisica in un contesto (rissa tra opposte tifoserie delle
società Padova Calcio e Modena Calcio) nel quale risultano essere state cagionate lesioni,
altresì, ad un funzionario della Polizia di Stato (colpito da una cinghia in pieno volto)”,
correttamente riconducendo poi il gip tale condotta alle ipotesi di cui all’articolo 6, comma 1, I.
401/89, e rimarcando altresì che il prevenuto risulta “soggetto chiaramente legato ai gruppi
più violenti della tifoseria della compagine sportiva Padova Calcio”, onde avrebbe potuto in
seguito reiterare analoghe condotte, si intende se non gli fosse stata imposta la misura di cui si
tratta. Osserva inoltre il gip che gli episodi di violenza fisica sopra richiamati “denotano una
spiccata personalità aggressiva e violenta”, per di più “accresciuta dalla frequentazione con gli
altri appartenenti delle frange più violenti della tifoseria”, ciò comportando un’assoluta
probabilità di reiterazione qualora non fossero stati effettuati interventi preventivi come la
misura imposta, che è espressamente dichiarata “congrua rispetto alla gravità degli episodi”
quanto alla durata.
L’ordinanza, dunque, offre un apparato motivazionale esemplare nella sua dettagliata
congruità, e le censure contro di essa mosse dal ricorrente risultano improntate su una
pluralità di citazioni giurisprudenziali evinte dall’insegnamento di questa Suprema Corte e a
livello astratto pertinenti alla fattispecie, ma nel caso in esame non dotate di reale attinenza
alla concreta conformazione del provvedimento impugnato, e pertanto non meritevoli di
accoglimento.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

Per quanto concerne, poi, l’ordinanza di convalida, questa è fornita di un apparato

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 16 aprile 2015

Il Presidente

Il Consiglie e Estensore

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