Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19341 del 13/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19341 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRINER FILIPPO N. IL 08/01/1982
avverso la sentenza n. 13090/2013 TRIB.SEZ.DIST. di ANDRIA, del
30/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Trani, ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva
contestata, applicava la pena di mesi otto di reclusione a Griner Filippo in relazione al
reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo dei difensori, denunciando il
vizio della motivazione in ordine alla verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in
virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione
fra le stesse, sull’entità della pena ed eventualmente sulla concessione della sospensione
condizionale della pena. Il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei
menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver
accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste
dall’art. 129 cod. proc. pen..
Qualora l’imputato si limiti a chiedere l’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc.
pen. senza dedurre alcuna prova a sua discolpa, non è necessario che il giudice si
diffonda, in un’analitica motivazione per escludere l’esistenza di elementi sui quali possa
essere fondata una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen.,
non richiedendo tale indagine, se negativamente risolta, uno specifico obbligo
motivazionale sul punto e costituendo la richiesta di applicazione della pena quantomeno
un’ammissione del fatto se non addirittura «una forma di ammissione di
responsabilità» (Sez. 1, 3.11.1995, Nulli; Sez. 3, 26.6.1995, Donazzolo; Sez. 1,
13.5.1994, Dellegrottaglie; Sez. 1, 12.1.1994, Di Modugno; Sez. 5, 10.5.1991, Mazza) o
un implicito riconoscimento di colpevolezza (Sez. 6, 19.6.1991, Jomli)
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad

proc. pen..

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro millecinquecento, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso, il 12 novembre 2013.

DEPOSITATA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA