Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19340 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19340 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALIVERNINI EMANUELE N. IL 28/11/1982
avverso la sentenza n. 5582/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

v

y

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale
riforma della decisione di primo grado, riduceva ad anni tre di reclusione, oltre la multa,
la pena inflitta ad Emanuele Alivernini per i reati di detenzione e porto illegale di una
arma clandestina.

2.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,

lamentando la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto sia in

del reato.
Con un secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata
avuto riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze in ordine alla configurabilità del reato di detenzione dell’arma
clandestina si sostanziano nella mera riproposizione delle censure dedotte con l’attom di
appello sulle quali la Corte territoriale ha compiutamente e correttamente motivato,
dando atto delle ragioni per le quali nella specie i reati di detenzione e porto dell’arma
clandestina concorrono.
Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso, tenuto conto che il giudice
dell’appello ha richiamato la valutazione del primo giudice in ordine alla gravità dei fatti,
rimodulando in parte la pena per la continuazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 13 dicembre 2013.

relazione alla detenzione dell’arma sia in relazione alla mancanza dell’elemento soggettivo

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