Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19340 del 06/12/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19340 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Motivazione semplificata

Sul ricorso proposto da
Intesa Sanpaolo Provis SpA avverso il decreto n. 989/16 del GIP del Tribunale
di Perugia, dell’11.07. 2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, che ha concluso per l’ annullamento senza rinvio del provvedimento

1

Data Udienza: 06/12/2017

impugnato;
MOTIVI della DECISIONE

Con il decreto indicato in epigrafe, in data 11.07.2016 il G.I.P. del
Tribunale dì Perugia disponeva l’archiviazione

de plano del

procedimento nei confronti dì Celebrano Emiliano, per il reato di cui
all’ art. 646 cod.pen., non consentendo le risultanze di indagine di
procedibilità,essendo il reato procedibile a querela
Avverso tale decreto la persona offesa, Intesa San Paolo Provis SpA,
ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione
dell’articolo 408, comma 2, c.p.p. , non avendo la Procura
provveduto a notificarle l’avviso della richiesta dì archiviazione,
contenuta nell’esposto- querela, che, come da documentazione
allegata, è stata ratificata dalla Stazione di Firenze Principale della
Legione dei Carabinieri Toscana, il 03.09.2016 sicchè non vi
possono essere dubbi sulla regolarità della sua presentazione.

Il

Procuratore Generale in seder -eh
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concludendo per A tt Ak he etr,—
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Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Va premesso che il provvedimento dì archiviazione può essere
impugnato per cassazione nei soli casi dì mancato rispetto
delle regole poste a garanzia del contraddittorio, (Sez. 6, n.
52119 del 14/11/2014) e la doglianza del ricorrente si inscrive
pienamente nell’ipotesi in questione, avendo più volte questa Corte
evidenziato che l’omesso avviso della richiesta dì archiviazione alla
persona offesa che ne abbia fatto richiesta, determinando la violazione
del contraddittorio, comporta la conseguente nullità ex art. 127,
comma quinto, cod.proc. pen. del decreto dì archiviazione (Sez. 3, n.
38745 del 19/05/2016), che può essere impugnato con ricorso per
cassazione nel termine ordinario dì quindici giorni dal momento
in cui la persona offesa ha avuto notizia del provvedimento (Sez. 3, n.
38745 del 19/05/2016).
11 decreto impugnato, pertanto, va annullato senza rinvio, con
trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Perugia per l’ulteriore corso.
2

sostenere l’accusa in giudizio e mancando la condizione di

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla

Motivazione semplificata
Così • -ciso in Roma, camera di consiglio del 06 dicembre 2017
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Procura della Repubblica di Perugia per l’ulteriore corso.

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