Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1934 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1934 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LAMANDA ALFREDO N. IL 15/08/1947
avverso la sentenza n. 4150/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
03/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 29/11/2012

c.c.: 29-11-12

FATTO E DIRITTO
1 .-. Laiganda Alfredo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
affermazione della sua responsabilità anche per il reato di millantato credito,
sostenendo di avere commesso esclusivamente una truffa. Denuncia altresì gli
stessi vizi, affermando che la Corte di merito avrebbe esteso oltre i previsti tre
mesi il termine per proporre querela.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte di Appello ha convenientemente spiegato come le parti lese si
fossero rese conto di essere state truffate solo in epoca successiva (agosto
2005), sicché la querela da loro presentata era ampiamente tempestiva.
Nella sentenza impugnata si è anche chiarito che le diverse condotte poste in
essere dall’imputato avevano autonoma rilevanza e integravano entrambi i
reati contestati (millantato credito e truffa), che concorrevano tra loro, stante
la diversità dell’oggetto della tutela penale, rispettivamente consistente nel
prestigio della P.A. e nella protezione del patrimonio (Sez. 6, Sentenza n.
9470 del 05/11/2009, Rv. 246399, Sighinolfi).
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di curo mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
c sì deciso in Roma, all’udienza del 29-11-12.

R.G. 25946-12

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