Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1934 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1934 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAROLI ANGELO N. IL 05/10/1947
avverso la sentenza n. 795/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 21/11/2013

OSSERVA
Paroli Angelo ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Venezia , in data 29-11-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 385 cp
, commesso in Castelnuovo del Garda il 29-7-2006.
Il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento
ed era convinto che il detto luogo rientrasse nella nozione di abitazione.
li ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come il 29-7-2006, alle ore 21,55, i Carabinieri abbiano
notato l’imputato seduto a un tavolo ,con altri commensali , anche se nei pressi del
cancello di accesso alla propria abitazione, in un’area privata di proprietà
condominiale, e dunque luogo non di stretta pertinenza del proprio alloggio e non
costituente parte integrante di esso .Dalle cadenze motivazionali della sentenza
d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata,
avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed
essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una
disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo
censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di
fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò

psicologico poiché il Paroli si trovava sul cancello d’ingresso della propria abitazione

insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende

:.2,,,

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 21-11-13 .

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