Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19339 del 22/06/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19339 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Rrudho Admir, nato in Albania il 14/06/1981
avverso la ordinanza del 26/11/2014 del Tribunale di sorveglianza di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Francesco Salzano, che ha chiesto accogliersi il ricorso e annullarsi con
rinvio il provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, con ordinanza del 26 novembre
2014, ha rigettato la richiesta di concessione di misure alternative alla
detenzione avanzata da Rrudho Admir, in atto agli arresti domiciliari ex art. 656,
comma 10, cod. proc. pen., in relazione alla condanna alla pena di anni quattro
di reclusione, inflittagli con sentenza del 17 settembre 2013 del G.i.p. del

Data Udienza: 22/06/2016

Tribunale di Roma, per il reato di detenzione a fini di spaccio di circa mezzo chilo
netto di cocaina, oltre a sette chili di sostanza da taglio.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Angela Porcelli, l’interessato, che ne chiede l’annullamento
sulla base di unico motivo, con il quale denuncia violazione degli artt. 178 e 676
e segg. cod. proc. pen.
Il ricorrente, in particolare, rappresenta che il decreto di fissazione

Angela Porcelli, che, avuta conoscenza “per mera avventura” dell’udienza il
giorno precedente rispetto a quello di trattazione, ha inoltrato a mezzo fax una
istanza, eccependo l’omessa notifica e la incorsa nullità dell’avviso e chiedendo
un rinvio dell’udienza.
Il Tribunale, che non ha fornito alcuna motivazione, ha proceduto alla
trattazione alla presenza di un difensore di ufficio, nonostante che il difensore di
fiducia, avesse assistito esso ricorrente, giusta nomina, sia per la fase del merito
sia per quella di esecuzione, oltre che dinanzi all’Ufficio di sorveglianza di
Ancona, violando le indicate disposizioni normative, alla luce dei richiamati
principi di diritto.

3.

Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta,

concludendo per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, stante
la fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. L’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 4
del 2001 in sede di conversione del d.l. n. 341 del 2000, espressamente prevede
che l’ordine di esecuzione della pena detentiva e il decreto di sospensione dello
stesso ordine, finalizzato alla presentazione di istanza per la concessione di
misura alternativa alla detenzione, “sono notificati al condannato e al difensore
nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito
nella fase del giudizio”.
A norma del successivo sesto comma, pure modificato dalla predetta legge,
l’istanza indicata deve essere proposta dal condannato, dal difensore di cui al
quinto comma ovvero dal difensore allo scopo nominato a seguito di detta
notifica.

2

dell’udienza di trattazione non è stato notificato al suo difensore di fiducia avv.

Questa Corte nel rimarcare, in coerenza con il testo normativo, che l’avviso
di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la trattazione, davanti al
tribunale di sorveglianza, dell’istanza di concessione di una misura alternativa
alla detenzione, presentata, a seguito della sospensione dell’ordine di esecuzione
della pena, a norma dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., deve essere
notificato al difensore nominato per la fase dell’esecuzione, o, in difetto, a quello
che ha assistito il condannato nella fase del giudizio di cognizione (tra le altre,
Sez. 1, n. 5395 del 13/01/2010, Carrisi, Rv. 246567; Sez. 1, n. 21761 del

nomina di difensore per la fase di esecuzione, il difensore già nominato per la
fase della cognizione è legittimato a presentare richiesta di applicazione di
misure alternative alla detenzione, senza necessità di un ulteriore specifico
mandato (tra le altre, Sez. 1, n. 36797 del 28/09/2006, Mondì, Rv. 235269; Sez.
1, n. 1843 del 18/11/2010, dep. 2011, Janale, Rv. 249437), e che è illegittima la
notifica dell’ordine di esecuzione, con contestuale decreto di sospensione.
eseguita a mani di difensore di ufficio nominato ad hoc dal pubblico ministero per
la fase dell’esecuzione (Sez. 1, n. 5481 del 10/01/2006, Disha, Rv. 235099).

3. Nella specie, risulta dall’esame degli atti, al cui esame diretto questa
Corte può accedere quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error
in procedendo (tra le altre, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
220092; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568; Sez. 1, n. 8521
del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), che:
– con decreto del 17 luglio 2014 è stata fissata l’udienza in camera di
consiglio del 26 novembre 2014 per la deliberazione in ordine alla richiesta di
concessione di misure alternative alla detenzione avanzata dal ricorrente, in atto
agli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., disponendosi
darsi avviso all’interessato, al Pubblico ministero e al difensore di ufficio avv.
Egidi Robert del foro di Ancona
– detto decreto, notificato al difensore con consegna personale in data 8
settembre 2014, è stato notificato all’interessato agli arresti donniciliari ex art.
656, comma 10, cod. proc. pen., a mezzo dei Carabinieri della Stazione di
Ancona Brecce Bianche, il 30 luglio 2014;
– l’udienza del 26 novembre 2014 si è svolta nell’assenza dell’interessato e
alla presenza del Pubblico ministero e del difensore di ufficio, avv. Andrea
Nocchi, nominato in sostituzione del non presente difensore di ufficio già
designato.
Risulta, altresì, che il titolo esecutivo, cui sono riferiti l’ordine di esecuzione
e il contestuale provvedimento di sospensione in data 1 luglio 2014, è

3

27/05/2014, De Marzio, Rv. 262306), ha anche rappresentato che, in assenza di

rappresentato dalla sentenza, che ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. la
pena di anni quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa, resa il 17
settembre 2013 dal G.i.p. del Tribunale di Roma e recante nella sua intestazione
i nominativi dei difensori di fiducia, avvocati Angela Porcelli e Alessandro De
Angelis, riportati anche nel già indicato ordine di esecuzione con contestuale
provvedimento di sospensione.

4. Alla luce di tali emergenze non vi è la prova che sia avvenuta la notifica

previsto dall’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678 cod.
proc. pen. per il procedimento di sorveglianza, alla cui stregua l’udienza in
camera di consiglio, fissata per la trattazione dell’incidente di esecuzione, si
svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del púbblico ministero,
previo avviso alle parti e ai difensori.

5. Tale mancata notifica al difensore di fiducia dell’avviso di udienza in
camera di consiglio determina, per riaffermato e condiviso principio di diritto,
una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile dell’udienza, nondimeno
tenuta in presenza del difensore di ufficio, e degli atti successivi, compresa
l’ordinanza conclusiva, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc.
pen., in quanto la nomina fiduciaria non può essere surrogata dalla designazione
ex officio da parte del giudice di un altro avvocato, di cui è irrilevante l’assistenza
effettiva, né rileva che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex
art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan,
Rv. 263598), presupponendo comunque tale nomina un regolare avviso ai titolari
del diritto di difesa (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263599).

6.

Gli svolti rilievi impongono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza

impugnata e il rinvio degli atti allo stesso Giudice per nuovo esame, previa
rituale instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
rveglianza di Ancona.
Così deciso il 22/06/2016

del decreto di fissazione dell’udienza al difensore di fiducia, già nominato, come

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