Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19339 del 13/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19339 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARILLO ANTONIO N. IL 20/05/1961
avverso l’ordinanza n. 655/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza
avanzata da Antonio Carillo, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato
continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con le sentenze
specificamente indicate.
Il giudice dell’esecuzione rilevava la infondatezza della richiesta atteso che il reato
associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 era stato commesso dal 2002 a 2003,
mentre quello di cui all’art. 73 stesso decreto risultava commesso nel 2005.

di legge ed il vizio di motivazione.
Rileva che il reato associativo è stato contestato sino al 2003 ma ciò non significa
che a tale data si sia definitivamente consumato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis
l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente
giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli
indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la
distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene
protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo ed
l’eventuale stato di tossicodipendenza.
La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in
sede di legittimità.
Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del
provvedimento impugnato, devono ritenersi manifestamente infondate, atteso che il
giudice dell’esecuzione ha compiutamente e correttamente argomentato in ordine alle
ragioni della decisione, evidenziando la palese distanza temporale tra i fatti in esame e la
mancanza di elementi dai quali trarre la preventiva programmazione degli stessi.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 13 dicembre 2013.

2. Ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, il condannato deducendo la violazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA