Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19339 del 06/12/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19339 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Montefusco Alberto, nato il 17.12.1993
avverso l’ordinanza n.3378/2016 del 23.05.2017 della Corte d’Appello di
L’Aquila ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Perla
Lori , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

MOTIVI della DECISIONE
1

Data Udienza: 06/12/2017

Montefusco Alberto ricorre avverso l’ordinanza della Corte d’appello di L’Aquila,
meglio indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile per specificità
l’appello proposto dal Montefusco contro la sentenza n. del 17.10.2016 ,che lo
aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed € 500,00 di multa per i
reati di cui agli artt.640,646 cod.pen. ed al risarcimento del danno in favore della
parte civile. Lamenta,in particolare ,i1 ricorrente che la motivazione, con la quale
la Corte di merito ha dichiarato inammissibile il ricorso, è estremamente sintetica

Il ricorso è inammissibile per genericità.
Il ricorrente,infatti, si è limitato ad una critica generica della decisione di primo
grado, censurata per 1′ inopportunità della decisione di privare la sentenza del
controllo conseguente all’impugnazione. Tra i requisiti del ricorso per cassazione
vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il
ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti
determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi
che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1,
lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata
ampia e logicamente corretta,che individua i punti qualificanti ,in fatto e diritto
,della decisione, non indica gli elementi che sono alla base della censura
formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi
mossi ed esercitare il proprio sindacato. Anche con riguardo alla richiesta di
ridimensionamento della pena i motivi devono ritenersi generici perché risultano
intrinsecamente indeterminati, ed inoltre difettano della necessaria correlazione
con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si
stima equo determinare in curo 2000,00 (duemila/00).

P.Q.M.

2

e priva del rigoroso vaglio delle risultanze processuali. Dal ricorrente,infatti,

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Così jleciso ‘n Roma, camera di consiglio del 06 dicembre 2017
Il Co siglie eprnsore

111.B.Ta

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