Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19338 del 06/12/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19338 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Brezan Giulio, nato il 26.04.1947
Nel procedimento penale contro
Chieregatti Mario nato il 12.05.1951
avverso il decreto di archiviazione n.1154/17 del GIP del Tribunale di Rovigo, del
21.04.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Franca Zacco , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

Data Udienza: 06/12/2017

v

MOTIVI della DECISIONE
Con il decreto indicato in epigrafe, il 21.04.2017 il G.I.P. del Tribunale dì
Rovigo disponeva l’archiviazione del procedimento nei confronti dì Chieregatti
Mario, per il reato di cui all’ art. 644 cod.pen., ritenendo insufficiente non
solo l’elemento soggettivo del reato di usura ma anche gli stessi elementi

l’azione esecutiva , così configurandosi la sicura natura civilistica della
controversia. Avverso tale decreto la persona offesa, Brezan Giulio, ha
proposto ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione in
relazione alla ritenuta inammissibilità dell’opposizione ed alla
conseguente mancata fissazione della udienza camerale, nonché alla
ritenuta infondatezza della notizia di reato.
Nell’interesse dell’indagato Chieregatti è stata depositata memoria con richiesta di
confermare il provvedimento impugnato.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Preliminarmente va osservato che la possibilità di definire il procedimento in assenza di
contraddittorio costituisce un’eccezione giustificata, oltre che dal convincimento di
infondatezza della notizia di reato, dall’inammissibilità dell’opposizione. Se è pur vero
che l’inammissibilità può essere ricollegata, oltre che alla carenza dei requisiti di
legittimazione e tempestività, all’enunciazione di temi di prova estranei rispetto
all’ipotesi formulata, tuttavia non è consentito al G.I.P., in presenza di temi suppletivi
d’indagine, anche se di presumibile scarsa incidenza, obliterare la regola del
contraddittorio, anticipando valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito
delle indagini suppletive indicate, in quanto l’opposizione è preordinata esclusivamente
a sostituire il provvedimento “de plano” con il rito camerale (Cfr. da ultimo Cass., Sez.
6, n. 35787 del 10/7/2012, Rv. 253349;conformi: n. 14360 del 2003 Rv. 224839, n.
34152 del 2006 Rv. 235204, n. 40593 del 2008 Rv. 241360, n. 9184 del 2009 Rv.
243010, n. 19808 del 2009 Rv. 243852, n. 34676 del 2010 Rv. 248085, n. 40509 del
2010 Rv. 248855, n. 41625 del 2010 Rv. 248914, n. 1304 del 2011 Rv. 249371, n.
8129 del 2012 Rv. 252476). La regola patisce l’eccezione della manifesta immediata
evidenza della superfluità delle investigazioni e della loro inidoneità a determinare
modificazioni sostanziali del quadro probatorio . Tale è la situazione del caso in esame,
ove il GIP ha ritenuto non risolutive le indagini suppletive indicate dall’opponente in
difetto di qualsivoglia elemento che riconduca la vicenda, alla fattispecie del reato
2

oggettivi della fattispecie criminosa essendosi limitata la banca solo a esercitare

ipotizzato.
Quanto al preteso vizio di motivazione ,la giurisprudenza non controversa di questa
Corte vuole che l’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti
fissati dal comma sesto dell’art. 409 cod. proc. pen.; e tali limiti sussistono, quale che
sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. La citata norma,
nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall’art. 127, comma
quinto, cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le

e cioè l’intervento in camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al
tribunale. Inoltre è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il
provvedimento di archiviazione per vizi di motivazione che non si risolvano in violazioni
del contraddittorio ovvero per “errores in iudicando” fondati su una diversa
interpretazione della legge sostanziale. N.9440 del 2010 Rv. 246779
Per i motivi che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile: ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese
del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del
2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 2000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Così d ciso ii Roma , camera di consiglio del 06 dicembre 2017
Il Conigliere aste

M. .Tadd

re

sidente

parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge,

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