Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19337 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19337 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALANDRELLI ALESSANDRO N. IL 24/10/1983
avverso la sentenza n. 2629/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava la
decisione di primo grado con la quale Alessandro Calandrelli veniva condannato, con la
recidiva e la riduzione del rito abbreviato, alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di
reclusione in relazione al reato di cui all’art. 9, comma 2, legge 1423 del 1956.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,
denunciando il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento al mancato

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate, atteso che la Corte
territoriale ha compiutamente motivato con argomenti esenti da vizi logici, valorizzando la
personalità dell’imputato gravato da precedenti condanne.
E’ noto che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art.

62-bis

cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con
motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non
sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata,
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori
attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688, 24/09/2008, Caridi, rv.
242419). A detti canoni si è attenuta, all’evidenza, la Corte di merito.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così d ciso, il 13 dicembre 2013.

riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

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