Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19337 del 06/12/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19337 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

Neacsu Marius Andrei,
Dobre Marius Florin,
Cristea Mihai Alexandru,
Zambo Alexandru Iojy, nato il 26.04.1947
avverso la sentenza n.350/17 del GIP del Tribunale di Ancona, del 13.07.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddeì;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Gabriele Mazzotta , che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;

Data Udienza: 06/12/2017

MOTIVI della DECISIONE

Con sentenza adottata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. , il G.i.p. del
Tribunale di Ancona ,il 13.07.2017 ha applicato a Neacsu Marius
Andrei,Dobre Marius Florin,Cristea Mihai Alexandru,Zambo Alexandru
Iojy, imputati del reato di cui agli artt.110,628 commi 1 ,2 e 3 cod.pen.

cod.pen. equivalente alla contestata aggravante e la diminuante del rito ,
la pena finale di anni due di reclusione ed € 900,00 di multa.
Ricorrono per cassazione Cristea, Neacsu, Dobre, a mezzo dello stesso
difensore, con unico ricorso, lamentando, inosservanza o erronea
applicazione delle legge penale in relazione all’art.143 cod.proc.pen. non
essendo stata assicurata agli imputati alloglotti la presenza di un
interprete,posto che gli stessi non erano in grado di comprendere la lingua
italiana; la violazione di legge con riguardo alla inosservanza del divieto di
bilanciamento in relazione agli artt.132 e 628 co 4 cod.pen.; l’omessa
motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sospensione
condizionale della pena; ricorre per cassazione Zambo Alexandru Iojy
lamentando la violazione dell’art.143 cod.proc.pen. e la mancata
valutazione delle cause di non punibilità.

I ricorsi sono tutti manifestamente infondati e devono essere dichiarati
inammissibili.
Fatto salvo il principio secondo cui l’accordo che il giudice convalida non
può consistere in violazione dei principi dell’ordinamento, né in ratifica di
pene illegali né di pene calcolate in maniera non conforme ai parametri
edittali vigenti ovvero mediante calcoli il cui risultato finale non sia
conforme a legge (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 7683 del 27/01/2015, Duric
e altri, Rv. 263431; Sez. F., n. 38566 del 26/08/2014, Yossef, Rv. 261468;
Sez. 6, n. 44909 del 30/10/2013, Elmezleni, Rv. 257152; Sez. 6, n.
18385 del 19/02/2004, Obiapuna, Rv. 228047) e che la semplificazione non
può giungere sino al punto da non far comprendere le ragioni che spingono
il giudice ad avvallare un accordo negoziale (v. Sez. 2, n. 6859 del
21/01/2015, Corvi, Rv. 262573; Sez. 4, n. 31392 del 21/04/2010, Amariei,
Rv. 248198) è , peraltro, non controverso che la motivazione della sentenza
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commesso in Ancona il 04.04.2017 , con l’ attenuante di cui all’art.62 n.6

di applicazione di pena è di tipo semplificato, connaturata al rito prescelto,
con sostanziale esonero dall’obbligo di motivazione sui punti non
controversi della decisione (cfr.,

ex plurimis, Sez. 4, ord. n. 33214 del

02/07/2013, Oshodin Osi, Rv. 256071; Sez. 6, n. 42837 del 14/05/2013,
Zaccaria, Rv. 257146; Sez. 6, n. 5027 del 02/02/2012, Filippi, Rv. 251791;
Sez. 4, n. 31392 del 21/04/2010, Amariei, Rv.248198; S,ez. 2, ord. n.
40519 del 12/10/2005, Scafidi, Rv. 232844), rinunziando in sostanza le
parti processuali, mediante accordo di tipo negoziale,

discussione le statuizioni concordate, siccome non illegittime, in quanto
espressione di un generale potere dispositivo (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 10067
del 12/02/2014, Taga, Rv. 259473;

Sez. 3,

n.

41137 del

23/05/2013,Bacci, Rv. 256692; Sez. 4, n. 38286 del 08/07/2002,
Leone, Rv. 222959),In particolare,poi, è già stato deciso che l’accesso al
“patteggiamento” preclude all’ imputato alloglotta, che non conosca la lingua
italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di
una parte degli atti del procedimento ( rv246677; rv 266198; rv 234835) ; che il
beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso soltanto
allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione
intervenuta tra le parti e non quando, come nel caso di specie, non sia stata
richiesta (Sez. U.„ n. 5882 del 11/05/1993, Iovine, Rv. 193417; da ultimo: Sez. 4,
n. 34352 del 13/05/2003, Borzi, Rv. 228309); che il giudizio negativo circa la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o
dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. U, n. 10372
del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del
10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Quanto infine all’erroneo bilanciamento tra
l’attenuante dell’art.62 n.6 cod.pen. e l’aggravante di cui all’art.628 comma n.3 bis
, computato a favore del ricorrente ,è evidente, come opportunamente rilevato dal
P.G. in requisitoria, l’assenza di interesse a dedurre l’ipotizzata violazione.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al

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a rimettere in

pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si
stima equo determinare in euro 2000,00 (mille/00).

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila,ciascuno, alla Cassa delle ammende.
Così de iso in Roma , camera di consiglio del 06 dicembre 2017
Il Cons liere e te sire

M.

Il P s’dente

G. F

P.Q.M.

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