Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19336 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19336 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

. sul ricorso proposto da:
FREZZA SALVATORE N. IL 12/08/1971
avverso la sentenza n. 2101/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli con la sentenza indicata in epigrafe
confermava la decisione di primo grado con la quale Salvatore Frezza veniva
condannato alla pena specificamente indicata per il concorso nel reato di cui
all’art. 340 cod. pen., nonché, nel reato di cui all’art. 424 cod. pen..

2. Avverso la citata sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

Con il primo motivo di ricorso denuncia la violazione di norma processuale
prevista a pena di nullità avuto riguardo alla ritenuta regolarità della notifica
dell’avviso di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen., pur essendo indicato chg per
temporanea assenzaf era stato emesso avviso in cassetta.
In secondo luogo il ricorrente deduce il vizio della motivazione ed il
travisamento del fatto in ordine alla valutazione della prova della responsabilità
dell’imputato lamentando, in specie, la mancata rinnovazione del dibattimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che la Corte
territoriale ha dato atto della verificata regolarità della notifica dell’avviso in
oggetto.
Ugualmente è a dirsi quanto alla valutazione della richiesta di rinnovazione
dell’istruttoria avendo la Corte ritenuto di non potere procedere ad assumere la
prova già regolarmente formata in dibattimento senza alcuna specifica
motivazione.
Le restanti doglianze si risolvono in censure in fatto non valutabili in questa
sede. Deve ricordarsi che il controllo di legittimità sulla motivazione, per sua
natura, è destinato a tradursi – anche a fronte di una pluralità di deduzioni
connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di
ricorso – in una valutazione di carattere necessariamente unitario e globale sulla
reale esistenza della motivazione e sulla permanenza della resistenza logica del
ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede
di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal
giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore
capacità esplicativa. E d’altro canto, perché sussista il vizio di motivazione non è
sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente

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personalmente.

contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua
ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né che siano
astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta
propria dal giudicante. E’, invece, necessario che gli atti del processo richiamati
dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano
autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro
rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal
giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro
1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille) alla
cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 dicembre 2013.

da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

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