Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19335 del 22/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 19335 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COLI STEFANO nato il 24/03/1964 a PESARO
LA ROCCA FRANCESCO nato il 15/06/1954 a MESSINA
KRASNIQI BLEDAR nato il 31/01/1982

avverso la sentenza del 02/11/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI
PRATO LA
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
il difensore presente si riporta ai motivi

Data Udienza: 22/12/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza 2 novembre 2015, depositata il 15 febbraio 2016, la Corte di appello di
Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli imputati limitatamente alle
fattispecie di rapina aggravata e di estorsione.
2. Avverso tale provvedimento, propongono ricorso per cassazione gli imputati articolando
i seguenti motivi.
2.1. Ricorso KRASNIQI.
2.1.1. Erronea valutazione ed interpretazione della legge penale in relazione all’articolo 192

ricorrente sussistere una ricostruzione assolutamente incerta della vicenda che, implicando un
ragionevole dubbio, avrebbe dovuto portare all’assoluzione dell’imputato o comunque, non
avendo questi preso parte alle minacce e alle violenze nemmeno secondo la prospettazione
accusatoria, all’applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 114 cod. pen..
2.1.2. Erronea valutazione ed interpretazione della legge penale in relazione al principio di
adeguatezza, equità e proporzionalità del trattamento sanzionatorio e con riferimento al principio
di parità di trattamento.
Il ricorrente lamenta che, a titolo di continuazione, gli è stato operato lo stesso aumento
fatto per gli altri correi, che il riconoscimento – seppur formale-le circostanze attenuanti
generiche è stato vanificato dall’applicazione di una pena base maggiore da quella calcolata per
gli altri correi.
2.2. Ricorso COLI – LA ROCCA
2.2.1. Motivazione manifestamente illogica e contraddittoria ed erronea applicazione
dell’articolo 393 cod. pen..
Rileva ricorrente che delle dichiarazioni la parte offesa dovevano ritenersi inammissibili in
quanto provenienti da pregiudicato che si trova attualmente detenuto nonché in relazione alla
esistenza di un legittimo titolo per cui potevano essere richieste le somme alla parte offesa;
somme più o meno corrispondente a i beni trasportati.
Rileva inoltre di non essersi accorto del comportamento del coimputato KRASNIQI.
2.2.2. Nullità conseguente al mancato esame degli imputati.
I ricorrenti evidenziano di avere richiesto l’esame dell’imputato al fine di esporre le ragioni
dei rispettivi crediti degli antefatti della vicenda ma che tale richiesta ingiustificatamente
rigettata con pregiudizio del diritto di difesa degli imputati.
Considerato in diritto.

1. Il primo motivo del ricorso KRASNIQI risulta inammissibile in quanto aspecifico poiché il
ricorrente nemmeno si confronta con l’effettivo e integrale apparato motivazionale del
provvedimento di secondo grado.
Deve infatti rilevarsi che nemmeno si prendono in considerazione le intercettazioni
telefoniche che hanno permesso il giudice di merito di ricostruire la vicenda e gli accordi

2

all’articolo 533 cod. proc. pen. nonché violazione degli articoli 110-114 cod. pen.. Afferma il

preventivi. Nemmeno si considera la testimonianza di FRANCESCHINI Michele che evidenziava
la presenza di un effettivo contributo da parte dell’imputato.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa
non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 2, Sentenza n.
11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
2. Quanto al secondo motivo di ricorso KRASNIQI, deve segnalarsi come la sentenza di
secondo grado contenga una motivazione specifica non manifestamente illogica in ordine alla
parametrazione della pena e alla parametrazione degli aumenti in continuazione tanto da
escludere il fondamento del motivo di ricorso. In particolare, il giudice di secondo grado evidenzia
come, a fronte della concessione delle circostanze attenuanti generiche e della parametrazione
della pena base in termini prossimi ai minimi edittali, doveva ritenersi rilevante la valutazione
della gravità dei plurimi reati, dell’assenza di un’effettiva resipiscenza, della mancanza di serie
offerta risarcitoria.
Si tratta di motivazione specifica, congrua, logica, coerente con il contenuto del fascicolo
processuale e, proprio per tali caratteri, insuscettibile di sindacato in questa sede.
3. Quanto al primo motivo del ricorso COLI – LA ROCCA, deve rilevarsi come l’articolazione
dei motivi appare risultare la mera riproposizione in forma quasi inalterata delle medesime
doglianze poste a fondamento dell’atto di appello senza che vi sia valutazione e contestazione
delle argomentazioni – esplicite, congrue e coerenti – con cui la Corte territoriale le ha disattese.
Si evidenzia nella formulazione dei sopra richiamati motivi di ricorso la mancata effettiva
valutazione del dell’effettiva portata dell’apparato motivazionale del provvedimento impugnato.
La formulazione del motivo di ricorso, infatti, si riduce peraltro a una rivalutazione degli
stessi elementi posta su base del tutto atomistica e parziale , a fronte di una versione resa dalla
parte offesa che, tra l’altro, trova dei riscontri nei certificati medici, nemmeno considerati in sede
di ricorso, nelle intercettazioni in atti e nella testimonianza del teste FRANCESCHINI.
In sostanza, l’iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi,
fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro
coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata
plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto
conducenti all’affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.
Per converso, il ricorso, articolato in fatto, non incide sulla logicità, congruenza o coerenza
intrinseca o estrinseca della motivazione, limitandosi a proporre una interpretazione alternativa
sganciata dalla globale valutazione delle emergenze processuali. Da tali caratteri deriva
l’inammissibilità del ricorso medesimo in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di
3

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano,

legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6^, n. 27429 del 4 luglio 2006,
Lobriglio, rv. 234559; sez. 6^, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio
di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369) né
potendosi ritenere insussistente il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza sulla base di

verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano
la valenza richiesta dall’art. 192 cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro
natura, sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente.( Sez. 2, Sentenza n. 9269
del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871).
4. Del tutto sganciata dal contenuto del fascicolo processuale rimane infine alla richiesta di
riqualificazione del fatto in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, posto che già il
giudice di primo grado aveva escluso la sussistenza di tale reato in relazione alla mancanza di
una pretesa minimamente documentabile e verosimile e alla sproporzione tra quanto richiesto e
quanto sarebbe stato asseritamente oggetto di richiesta.
5. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsene la manifesta infondatezza. Da una
parte, va considerato che la dimostrazione di una eventuale pretesa legittima avrebbe dovuto
essere supportata da richieste istruttorie diverse dal puro e semplice esame dell’imputato;
dall’altra non può ignorarsi che anche tale prospettazione risulta essere stata presa in
considerazione dal giudice. Comunque, va ricordato che, rispetto al mancato accoglimento della
richiesta avanzata o al mancato svolgimento dell’esame dell’imputato, non si realizza alcuna
violazione del diritto di difesa che determini una nullità in quanto l’imputato può chiedere in ogni
momento di rendere dichiarazioni (Sez. 6, Sentenza n. 42442 del 20/10/2003 Rv. 226928.
6. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
2.000,00 per ciascuno degli imputati
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e \della somma di euro duemila a favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2017
Il Consigliere estensore

idente

una inammissibile valutazione separata ed atomistica dei vari dati probatori, dovendosi invece

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA