Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19334 del 22/12/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19334 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BUCCOLIERI MASSIMO nato il 11/03/1971 a SAN PIETRO VERNOTICO

avverso la sentenza del 20/04/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI
PRATOLA
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore
e’ presente per la PF la dottoressa Chiara IOVACCHINI tess P70555 ord ROMA

Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso

Data Udienza: 22/12/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza 20 aprile 2016, la Corte di appello di Lecce, ha confermato la condanna
dell’odierno ricorrente per la fattispecie di riciclaggio di una automobile rubata a cui erano state
poi apposte le targhe di un’altra automobile di proprietà dell’indagato.
2. Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione l’imputato BUCCOLIERI
articolando i seguenti motivi.
2.1. violazione degli articoli 648 bis 192 comma secondo cod. proc. pen. nonché articolo
125 cod. proc. pen..

contestazione; che solo successivamente risulta essere intervenuta la denuncia di furto
dell’autovettura avente il numero di telaio ritrovato nell’autovettura in possesso dell’imputato;
di avere poi rivenduto l’autovettura medesima.
Ciò premesso, evidenzia che – essendo avvenuta l’acquisizione del bene in momento
precedente alla possibilità di conoscerne l’illecita provenienza – non potrebbe ritenersi
sussistente il delitto contestato stesso.
2.2. Violazione degli articoli 648 bis-62 bis-133 e 125.
Afferma il ricorrente la sussistenza di una pena incongrua e di una ingiustificata negazione
delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dello stato di incensuratezza, del fatto
di aver tenuto un comportamento neutro, della mancanza di una effettiva motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO.

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che la ricostruzione del fatto
svoltg.dai giudici di merito ed in particolare dal giudice di primo grado dà adeguato conto del
fatto che l’automobile rubata erano state poi apposte le targhe di un veicolo precedentemente
acquistato dall’imputato, il che spiega le apparenti contraddizioni denunciate e le incongruenze
evidenziate in sede di ricorso. In sostanza, l’iter argomentativo del provvedimento impugnato
appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi
di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare
dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della
univocità, in quanto conducenti all’affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole
dubbio.
Per converso, il ricorso, articolato in fatto, non incide sulla logicità, congruenza o coerenza
intrinseca o estrinseca della motivazione, limitandosi a proporre una interpretazione alternativa
sganciata dalla globale valutazione delle emergenze processuali. Da tali caratteri deriva
l’inammissibilità del ricorso medesimo in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di
legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6^, n. 27429 del 4 luglio 2006,
Lobriglio, rv. 234559; sez. 6^, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio
2

L’imputato evidenzia di aver acquistato nel febbraio del 2005 l’autovettura oggetto di

di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione
delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369) né
potendosi ritenere insussistente il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza sulla base di
una inammissibile valutazione separata ed atomistica dei vari dati probatori, dovendosi invece
verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano
la valenza richiesta dall’art. 192 cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro
natura, sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente.( Sez. 2, Sentenza n. 9269
del 05/12/2012, dep. 27/02/2013, Rv. 254871).

base risulta essere stata parametrata a valori prossimi ai minimi edittali; vi è motivazione in
ordine a tale determinazione che dà ampiamente conto anche delle ragioni per cui non sono
state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Il rigetto delle circostanze attenuanti
generiche è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile
in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi ribadire il principio
affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il
diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli
altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364
del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in € 2.000,
P.Q.M.
Dichiara dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2017
Il Consigli re estensore

Il Presi

2. Il secondo motivo di ricorso risulta essere altrettanto manifestamente infondato. La pena

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