Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19334 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19334 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIANCO CARLO N. IL 27/08/1970
avverso la sentenza n. 9811/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, tenuto conto della
modalità dei fatti, riduceva la pena inflitta a Carlo Bianco in relazione al reato di cui all’art.
9, comma 2, legge 1423 del 1956.

2.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, che denuncia la

violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alle
circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena, con riferimento anche alla

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente – invero generiche – sono manifestamente infondate,
atteso che la Corte territoriale ha compiutamente motivato con argomenti esenti da vizi
logici, valorizzando la personalità dell’imputato gravato da precedenti condanne.
E’ noto che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art.

62-bis

cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con
motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non
sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata,
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori
attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688, 24/09/2008, Caridi, rv.
242419). A detti canoni si è attenuta, all’evidenza, la Corte di merito.
Tale valutazione, all’evidenza, si riferisce anche alla richiesta di applicazione della
sanzione sostitutiva.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 13 dicembre 2013.

richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva.

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