Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19333 del 21/12/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19333 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
Sul ricorso proposto
dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona
nel procedimento a carico di
BECCHIA Carlo, nato a Firenze il 14 luglio 1952
avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona in data quattro luglio 2017.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.ssa Paola Filippi, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato.
sentito il difensore della parte civile – Avv. Maria Teresa Virgilio del Foro di Sulmona – che
ha depositato conclusioni scritte e nota spese cui si è riportato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, il Tribunale di Sulmona di prescrizione
del reato di truffa aggravata contestato all’odierno ricorrente alla data del settembre 2010
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
di appello di Ancona, lamentando violazione di legge in relazione all’articolo 163 cod. pen. in
quanto, nel caso di specie, ad interrompere la prescrizione sarebbe intervenuto un invito a
comparire davanti alla polizia giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.

1

Data Udienza: 21/12/2017

Deve infatti rilevarsi come l’atto che il ricorrente afferma essere idoneo ad interrompere la
prescrizione risulta materialmente essere un invito a comparire davanti alla polizia giudiziaria
per un interrogatorio delegato dal PM. Tale invito a comparire risulta essere apposto all’esito di
una informazione di garanzia che contiene una mera delega alla PG di fissare l’interrogatorio
nella data che sarebbe stata poi indicata dai delegati e quindi nemmeno vi è la determinazione
del giorno e dell’ora in cui il soggetto avrebbe dovuto presentarsi. A conferma della peculiarità
della vicenda vi è il fatto che, nel contesto del successivo interrogatorio, si fa riferimento ad un

essere in vigore il precedente dettato dell’articolo 160 cod pen che escludeva la possibilità che
l’interrogatorio davanti alla polizia giudiziaria potesse interrompere la prescrizione (previsione
poi modificata all’esito dell’entrata in vigore della legge 103 del 23 giugno 2017).
Ne conseguono due profili di infondatezza del ricorso.
In primo luogo il fatto che tassativamente l’articolo 160 prevede un invito a comparire
davanti a Pubblico Ministero e tale invito a presentarsi di fronte al Pubblico Ministero nel caso
di specie non è presente in atti.
In secondo luogo, il fatto che l’invito a comparire-per essere considerato tale-deve essere
determinato e quindi deve contenere una data e un luogo presso cui l’indagato debba
presentarsi. Nemmeno tale requisito è presente nell’atto evocato dal Procuratore Generale che
contiene una intimazione relativa a una data (e a un luogo) che avrebbe dovuto essere stato
indicato da terzi successivamente .
Le sopra esposte considerazioni fondano il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 diC bre 2017
Il Consigliere estens

Il Presidente

separato avviso disposto dalla polizia giudiziaria. All’epoca della notifica di tale invito risultava

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