Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19333 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19333 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LANGELLA PASQUALE N. IL 08/05/1940
avverso la sentenza n. 8009/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli
dichiarava la prescrizione del reato contestato al capo

B)

e confermava la

decisione di primo grado avuto riguardo alle altre due ipotesi di cui agli artt. 81
cpv. cod. pen. e 12, comma 5 d.lgs. n.286 del 1998, contestate a Langella
Pasquale perché, in concorso con altri, favoriva la permanenza nel territorio
dello Stato di numerose cittadine extracomunitarie sprovviste del permesso di

pena nei termini indicati.

2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di
fiducia, denunciando il vizio della motivazione/ ritenuta illogica e contraddittoria
quanto alla valutazione delle deduzioni difensive contenute nell’atto di appello,
nonché, in relazione alla valutazione della prova ed alla entità della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del Collegio, deve essere dichiarato inammissibile.
La sussistenza della configurabilità della fattispecie contestata è stata
compiutamente argomentata dalla Corte territoriale con motivazione immune dai
vizi denunciati ed ancorata ai fatti accertati.
A fronte di ciò i rilievi del ricorrente si palesano assolutamente generici e
privi di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
Ugualmente è a dirsi quanto alle censure relative alla determinazione della
pena avendo la Corte dato atto dei rilevanti precedenti penali dell’imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille (1.000,00) euro alla
cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 dicembre

soggiorno/ al fine di trarne ingiusto profitto; rideterminava, conseguentemente, la

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