Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19332 del 13/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19332 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
UBALDI ANTONIO N. IL 24/03/1978
avverso la sentenza n. 2494/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
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Data Udienza: 13/12/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano confermava la
decisione di primo grado con la quale Antonio Ubaldi veniva condannato, ritenuta la
recidiva contestata e con la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di anni uno, mesi
uno e giorni dieci di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 9, comma 2, legge
n.1423 del 1956 per avere violato le prescrizioni della misura di prevenzione.
2.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando la
Contesta la valutazione in ordine alla configurabilità dell’elemento oggettivo e
soggettivo del reato in relazione alla mancata risposta alle chiamate per il controllo,
nonché, in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente si sostanziano in censure di fatto e nella mera
riproposizione dei rilievi dedotti con l’atto di appello sui quali la Corte territoriale ha
motivato compiutamente ancorando la decisione ai fatti accertati e tenendo conto anche
delle deduzioni difensive.
Inoltre, i giudici di appello hanno ritenuto di escludere le circostanze attenuanti
generiche in ragione dei precedenti penali dell’imputato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 13 dicembre 2013.
violazione di legge ed il vizio di motivazione.