Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19332 del 09/11/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19332 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Canarelli Paolo, nato il 07.02.1968
Perrone Andrea nato il 07.11.1966
Buldrini Giovanni Battista nato il 31.12.1970
Shtepani Dolenc nato il 22.06.1981
Luchena Nicola nato il 03.07.1968
avverso la sentenza n.3766/2015 della Corte d’appello di Ancona, sezione penale, del
12.10.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Olga
Mignolo , che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi

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Data Udienza: 09/11/2017

udito per l’imputato Buldrini, l’avv. Tiziana Casali, che ha insistito per l’accoglimento
del ricorso;

MOTIVI della DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, in data 12.10.2015 , la Corte di appello di

16.07.2014 , che ha ritenuto Perrone, Canarelli, Buldrini, Shtepani e Luchena ,del
responsabili del reato di cui al capo a) ( 110, 112,56,629 cod.pen.), unitariamente
considerati i fatti sub a) e b) e ritenuto assorbito il reato sub d) e c) e Perrone anche
del reato sub f) ,esclusa l’aggravante di cui all’art.112 e ritenuta per tutti gli imputati
la recidiva come contestata , aveva condannato i ricorrenti alla pena di giustizia per i
fatti di seguito indicati:
PERRONE ANDREA, CANARELLI PAOLO e BULDRINI GIOVANNI BATTISTA:
A) Reato p. e p. dagli artt. 56, 110, 112 e 629, comma I e III, c.p. perché, in
concorso tra loro, PERRONE ANDREA in qualità di ideatore e determinatore,
Canarelli Paolo E Buldrini Giovanni Battista quali esecutori materiali,
mediante reiterate minacce e intimidazioni dirette a conseguire un profitto
non dovuto, in particolare inviando ripetuti sms alla di lui utenza cellulare
del seguente tenore:
“vai dai carabinieri, è meglio. preparati” (Buldrini Giovanni. Battista);”sei un
codardo. tanto prima o poi dovrai affrontarmi. quello che è mio me
lo vengo a prendere con le buone o con le cattive, non ti serve scappare” (Buldrini
Giovanni Battista);
“stavolta l’hai passata liscia, ma che non ti trovi mai più alla casa dei sogni
[azienda gestita di fatto da Perrone Andrea] perche poi vedi cosa ti succede”
(Buldrini Giovanni Battista);
“adesso arrivo su, poi vediamo” (Buldrini Giovanni Battista);”tanto ti becco,
brutto coglione. sei andato dai cc.? vacci, è meglio” (Buldrini Giovanni Battista);
“buongiorno uomo di merda. dove ti nascondi stamattina? il nascondino è il mio
gioco preferito fin da piccolo, occhio che ti trovo” (Buldrini Giovanni Battista);
“visto che non hai le palle per rispondere al telefono, ti chiamo sul telefono di
tua moglie per dirti che mi hai rotto i coglioni e che vengo a prenderti a casa
per le orecchie, ti spezzo tutto e ti butto in un pozzo” (inviato da Canarelli Paolo al
telefono cellulare della moglie della persona offesa);compivano atti idonei diretti
in modo non equivoco a costringere DADONE Franco, quale
amministratore unico della ditta “A.CME ENGEENERING S.r.l.” di Fano, a
consegnare loro merce del valore di 700.000,00 curo – di proprietà della citata
società e custodita in un capannone industriale locato dalla stessa “ACME
ENGEENERING S.r.l.” in Cattolica (RN) – tramite voltura alla società “G.P.C.
S.r.l.” (di fatto gestita da Perrone Andrea) del contratto di locazione del
predetto capannone e la cessione dell’amministrazione della “ACME S.r.l.” allo
stesso Perrone o comunque ad un uomo di fiducia di AUest’ultimo, non riuscendo
nell’intento per cause indipendenti dalla loro volontà. In Fano e Pesaro, dal 24 gennaio

2

Ancona , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro ,n.865 del

2008 al I febbraio 2008
TUTTI
B) Reato p. e p. dagli artt. 56, 110 e 629, comma I e III, c.p. perché, in concorso tra
loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con violenza e minaccia
dirette a costringere DADONE Franco a consegnare loro le chiavi di accesso al
capannone industriale di cui al precedente capo di imputazione, nonché a
fornire il codice di disattivazione dell’allarme installato nel capannone
medesimo, in particolare, accerchiandolo ed immobilizzandolo, dicendogli con
fare e modi intimidatori che sarebbero venuti a prenderlo a casa se non
avesse accondisceso alle loro pretese, brandendo e minacciando di colpirlo con
un cannocchiale di ferro della lunghezza di circa un metro e con un carrello da
facchino, lanciandogli contro una palla decorativa di metallo che egli riusciva a
schivare, attingendolo al braccio sinistro con un portacandele di legno massiccio
scagliato da breve distanza, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a.
impossessarsi della merce di cui al capo a), di proprietà della ditta
“ACME ENGEENERING S.r.l.” di Fano, non riuscendo nell’intento per cause
indipendenti dalla loro volontà. In Cattolica, il 6/2/2008
TUTTI
C)
reato p. e p. dagli artt. 110, 605, 61 n. 2 c.p. perché, in concorso tra loro
ed al fine di commettere il delitto di cui al precedente capo di imputazione,
nelle circostanze di cui al capo b) dell’imputazione, minacciandolo
ripetutamente e aggredendolo con le condotte di cui al precedente capo di
imputazione, impedendogli di allontanarsi dal capannone e di chiamare i
carabinieri per circa due ore, dicendogli che non l’avrebbero lasciato andare se
non avesse consegnato le chiavi, “a costo di restare lì tutta la notte”, privavano
Dadone Franco della libertà personale. In Cattolica, il 6/2/2008
SHTEPANI DOLENC
D)
Reato p. e p. dall’art. 610 c.p. perché, nelle circostanze di cui al capo b),
mediante minaccia consistita nel dirgli, con tono e modo intimidatori, “Guarda, non ti
conviene chiamare i Carabinieri”, impediva a Dadone Franco di chiamare in
soccorso le forze di polizia. In Cattolica, il 6/2/2008
BULDRINI GIOVANNI BATTISTA
e) Reato p. e p. dall’art. 635 c.p. perché, dapprima sfondando quella posteriore
e successivamente forzando quella anteriore, danneggiava le porte di accesso al
capannone in-dustriale di cui al capo b), in uso alla ditta “ACME
ENGEENERING S.r.l.” di Fano. In Cattolica;” il 6 e il 7/2/2008
PERRONE ANDREA
f) Reato p. e p. dagli artt. 56 e 629 c.p. perché, mediante reiterate minacce e
intimidazioni dirette a conseguire un profitto non dovuto, in particolare inviando
ripetuti SMS alla di lui utenza cellulare, ingiungendogli di pagare un
assegno dell’importo di 4.886,88 curo – da lui emesso a beneficio della società
“VERCOM S.r.l.” (gestita di fatto dallo stesso Perrone) e protestato -, altrimenti
avrebbe inoltrato istanza di fallimento contro la società “ACME ENGEENERING
S.r.l.” di Fano, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere
DADONE Franco a pagare detto titolo ed a procurarsi l’ingiusto profitto della
relativa somma, in realtà non dovuta in quanto non sussisteva alcun
rapporto obbligatorio tra VERCOM s.r.l. ed ACME s.r.1, sottostante
l’emissione del titolo, non riuscendo nell’ intento per cause indipendenti dalla
propria volontà. In Fano e Pesaro, fino al 20/8/2008
Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per PERRONE ANDREA;con la
recidiva reiterata specifica infraquinquennale per Canarelli Paolo;con la recidiva
reiterata specifica infraquinquennale per Fiorenzano Pasquale

Avverso tale sentenza propongono ricorso a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia ,
Canarelli Paolo,Buldrini Giovanni Battista ,Shtepani Dolenc e Luchena Nicola
Perrone Andrea deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

Luchena Nicola

di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
b) vizio di motivazione in ordine alla configurabilità di una condotta di concorso nel
reato non essendo emerso alcun personale contributo causale ai fatti;

Buldrini Giovanni Battista
a) Vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine ai capi a) e b)
dovendosi qualificare i fatti in termini di ragion fattasi avendo agito l’imputato nella
convinzione che la merce, per un valore di € 500.000,00 gli appartenesse come titolare
della società SCA. La Corte ha travisato le dichiarazioni rese da Bartolini e quelle ,dello
stesso Buldrini fornendo una inesistente ricostruzione dei fatti.
b) Mancanza di motivazione in ordine al capo c) mancando ogni prova della privazione
della libertà della persona offesa

Shetepani, Canarelli,
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del
reato sub a)
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla imputazione sub b)

Perrone Andrea
I —Oggettiva mancanza della motivazione, risultante dal testo stesso del
provvedimento impugnato, ex art. 606, lettera e) c.p.p., in riferimento ai fatti di cui al
capo F) dell’imputazione .
II – Oggettiva contraddittorietà della motivazione risultante dal testo stesso della
sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 606, lettera e), c.p.p., in riferimento ai fatti di
cui al capo F)
III — Erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606, lettera b), c.p.p., in
riferimento agli artt. 629 e 393 c.p. -Insussistenza dell’elemento oggettivo dei reati
ascritti

La motivazione del provvedimento è incompleta e contraddittoria e pertanto la
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a) Il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione oggettiva del reato in termini

sentenza deve essere annullata con rinvio , per un nuovo giudizio.
La Corte di appello, infatti , ha fatto generico rinvio a ciò che,in punto di fatto, il primo
giudice aveva ricostruito in merito al trasferimento di una ingente partita di mobili da
San Marino a Cattolica ed ai rapporti intercorsi ,a tal proposito,tra gli imputati ,
Dadone Franco, persona offesa del reato di estorsione e sequestro di persona e varie
società implicate a vario titolo nei rapporti commerciali ruotanti intorno alla cessione
dei predetti mobili. I fatti,tuttavia, rimangono vaghi ,non precisati nei reali contorni

richiamo a situazioni di carattere tecnico ,quale il ricorso a fatturazione di comodo ,
ritenuta sicura genesi di una reale quanto illecita disponibilità finanziaria di origine
bancaria, soffre di imprecisione semantica e del confuso richiamo aula congerie dei
diversi soggetti giuridici implicati, mai puntualmente individuata . Il confuso quadro
di riferimento, per i diversi ruoli giocati dai soggetti concorrenti nella vicenda, non
consente una disamina soddisfacente degli elementi caratterizzanti le diverse
fattispecie di reato, quella dell’art.393 e quella dell’art.629 cod.pen., pure richiamate
nel provvedimento impugnato, quali parametri discretivi del giudizio. Ciò
principalmente riguardo agli elementi più complessi ed individualizzanti delle
fattispecie, quali l’ingiustizia del profitto correlato all’altrui danno o,per altro
verso,l’esercizio di un diritto preteso.
Alla luce delle su estese considerazioni si impone l’annullamento del provvedimento
impugnato, con rinvio,per nuovo giudizio, alla competente Corte d’appello di Perugia

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia per nuovo
giudizio.
Cosi deco i p Roma , il 09 novembre 2017
Il Consiger st rore

esidente

fattuali e neanche stabilmente correlati a precisi elementi probatori acquisiti. Il

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