Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19331 del 09/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 19331 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
CAPELLO Delfina, nata il 30 ottobre 1932;
CARNEVALE Giuliana, nato a Chivasso il primo novembre 1953
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 15 aprile 2016

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. ssa Olga Mignolo, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
sentito il difensore delle parti civili – Avv. Paolo PINCIAROLI – in sostituzione dell’Avv.
Vittorio Nizza del Foro di Torino – che ha depositato conclusioni scritte e nota spese cui si è
riportato;
sentito i difensori delle imputate ricorrenti- Avv. Ferdinando FERRERO del Foro di Ivrea
per Capello Delfina e Avv. Marco SABRE del Foro di Torino per Carnevale Giuliana che ha
concluso chiedendo l’accoglimento il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, la Corte di appello di Torino ha
confermato la dichiarazione di penale responsabilità della ricorrente CAPELLO Delfina e,
riformando l’originaria assoluzione per difetto dell’elemento psicologico pronunciata dal
Tribunale di Torino con sentenza in data cinque aprile 2013, ha condannato la ricorrente
CARNEVALE Giuliana alla pena ritenuta di giustizia con conseguenti statuizioni in ambito civile.

1

Data Udienza: 09/11/2017

La contestazione riguardava il reato di riciclaggio di beni che, secondo la prospettazione
accusatoria, BONARDO Mario aveva fatto fuoriuscire dalle società di cui era amministratore
successivamente dichiarata fallite.
In sintesi, la CAPELLO (madre del BONARDO) si sarebbe intestata ed avrebbe gestito un
conto corrente bancario su cui confluivano 335.000 EUR in contanti aprendo poi con tale
denaro una posizione fiduciaria e un deposito titoli che poi veniva utilizzato per pagare le spese
di una villa fittiziamente intestata alla CARNEVALE ma di fatto abitata da e nella disponibilità

consegnati al BONARDO che ne avrebbe fatto perdere le tracce.
La CARNEVALE si sarebbe intestata la villa del BONARDO curandone l’acquisto, utilizzando
per il pagamento del relativo mutuo un conto corrente a sé intestato la cui provvista era
garantita dallo stesso BONARDO e fornendo garanzie per tale mutuo tramite pegno costituito
tramite falsa intestazione di posizione fiduciaria alla coimputata CAPELLO Delfina. La donna
riceveva inoltre prestazioni relative alla villa di cui era fittiziamente titolare senza fornire
corrispettivo. Tale corrispettivo – secondo la prospettazione accusatoria recepita dalle sentenze
di merito- era stato versato da una delle società (successivamente fallita) di cui il BONARDO
era amministratore.
Propongono ricorso per cassazione le imputate articolando di seguenti motivi.
2.1. Ricorso CAPELLO Delfina .
2.1.1. Violazione o erronea applicazione dell’articolo 648 bis cod. pen..
Afferma la ricorrente che difetterebbe la prova certa della provenienza delittuosa del
denaro utilizzato anche in ragione della sussistenza di una spiegazione alternativa fornita
dall’imputata che ha sempre dichiarato che il danaro contante utilizzato proveniva dai propri
risparmi.
2.1.2. Violazione dell’articolo 43 comma 1 e 648 bis cod. pen..
Afferma la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe mancato di valutare in maniera
superficiale ed erronea il profilo della sussistenza dell’elemento psicologico in capo alla
ricorrente CAPELLO posto che dovrebbe ritenersi erroneo il riferimento al dolo eventuale in
quanto, nel caso di specie, l’accettazione del rischio riguarderebbe un evento già verificatosi.
2.1.3. Illogica e contraddittoria motivazione in ordine all’elemento psicologico.
Afferma la ricorrente che non vi sarebbe alcuna specificazione in ordine alla concreta
rappresentazione da parte della ricorrente in ordine ad una possibile provenienza delittuosa del
danaro, potendosi al più ipotizzare una mera imprudenza, negligenza o imperizia.
2.2 Ricorso CARNEVALE Giuliana.
2.2.1. Inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 648 bis-43 cod. proc. pen.
nonché 533 comma 1, 192 cod. proc. pen. e 111 della Costituzione della Repubblica italiana
nonché mancanza, contraddittorietà e comunque manifesta illogicità della motivazione.

2

del BONARDO. Successivamente avrebbe poi monetizzato in contanti 50.000 EUR, poi

La ricorrente rileva innanzitutto che la sentenza di secondo grado ha ribaltato la sentenza
di assoluzione pronunciata dal Tribunale nonostante abbia giudicato sulla base del medesimo
compendio probatorio a disposizone dei giudici di primo grado.
Nel fare ciò, la Corte territoriale si sarebbe limitata ad enunciare una tesi alternativa, non
specificando nemmeno quali sarebbero stati stati i vizi decisori della sentenza del Tribunale e
non ottemèerando all’onere di motivazione rafforzata che discende dalla necessità di superare
il ragionevole dubbio insito nel disaccordo dei due collegi giudicanti. Secondo il ricorrente, per

informativa, anche in considerazione del fatto che il beneficiario delle condotte di riciclaggio
non era stato nemmeno dichiarato fallito in proprio pur rimanendo soggetto a svariate
procedure esecutive in conseguenza delle garanzie prestate a favore delle società.
Proprio per queste ragioni, secondo il ricorrente, la Corte non avrebbe compreso che il
soggetto beneficiato avrebbe piuttosto cercato di sottrarre i beni ai creditori che azionavano
tali garanzie e non ai creditori del fallimento.
Sussisterebbe infine una motivazione contraddittoria anche in ordine alla consapevolezza
del delitto presupposto.
2.2.2. Inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 648 bis cod. pen., 533 comma 1,
192,546 comma 1 lettera E) cod. proc. pen. e 111 della Costituzione nonché mancanza e
comunque manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata
valutazione e comunque travisamento delle prove addotte dalla difesa in sede di appello
incidentale.
Afferma il ricorrente che la Corte d’appello non avrebbe speso la benché minima parola
nella motivazione in rapporto all’appello incidentale con cui si chiedeva l’assoluzione della
CARNEVALE dalle imputazioni ascritte per insussistenza del fatto.
La ricorrente contesta, quanto all’elemento oggettivo del reato di riciclaggio, la sussistenza
di alcuna prova del fatto che le somme de quibus provenissero da delitto, dovendosi ritenere
una obiettiva incertezza sulla provenienza delle somme in contanti che avevano alimentato il
conto corrente intestato all’imputata richiamandosi anche alle considerazioni del Tribunale (che
affermava che non fosse stato provato la sussistenza di un collegamento tra le somme del
conto corrente intestato all’imputata e le somme distratte dal beneficiario delle attività di
riciclaggio) e alle dichiarazioni del teste TROPINI, curatore del Fallimento Euromedical, e del
teste CALCAGNO, consulente tecnico del PM, nonché ai numerosi pagamenti dedotti
dall’imputata e delle effettuata su due conti correnti de quibus .
Contesta ancora la ricorrente di non aver offerto alcun contributo causale alla costituzione
di uno schermo fiduciario ideato da terzi, in particolare con riferimento alla costituzione delle
posizioni che avevano permesso le garanzie offerte per i mutui alla imputata intestati, come
del resto contestato in sede di appello incidentale.

3

raggiungere un tale effetto avrebbe dovuto essere in qualche modo modifica la base

2.2.3. Inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 648 bis, 43 comma 1 cod. pen. e
533 cod. proc. pen. nonché mancanza e comunque manifesta illogicità e contraddittorietà della
motivazione in ordine all’elemento psicologico del reato di riciclaggio.
La ricorrente lamenta la mancanza di prova certa e rigorosa della consapevolezza della
illecita provenienza del denaro da delitto non colposo non avendo la Corte dato adeguatamente
conto del fatto che l’imputata non aveva partecipato né reato presupposto né alla creazione
delle garanzie che avevano permesso la creazione del conto corrente e la stipulazione del

complessiva operazione. Dovrebbe invece ritenersi che l’imputata potesse essere stata in
buona fede, ignorando la provenienza illecita dei denari del pegno costituito da terzi a garanzia
di un debito da lei assunto per la ristrutturazione dell’immobile.
Aggiunge la difesa che, anche a voler ritenere che all’imputata sapesse che i beni
provenivano da bancarotta, non vi è prova che potesse sapere che si trattava di una
bancarotta fraudolenta e non di una bancarotta semplice, quest’ultimo delitto colposo che,
sempre secondo la prospettazione difensiva, non potrebbe essere valutato alla stregua di un
delitto presupposto. Afferma inoltre che la Corte sarebbe entrata in contraddizione affermando
la sussistenza di somme attribuibili al BONARDO – persona fisica nei cui confronti non era stata
pronunciata sentenza di fallimento-e non alle società fallita.
Sussisterebbe inoltre, a parere della difesa una fusione tra il dolo necessario al delitto di
ricettazione e il dolo necessario delitto di riciclaggio posto che, ove si ritenesse punibile il
secondo titolo di dolo eventuale, l’accettazione del rischio avrebbero ad oggetto un fatto già
avvenuto.
3. Con memoria depositata in data 20 ottobre 2017, la parte civile Fallimento Euromedical
ha contestato la fondatezza singoli motivi di ricorso chiedendo che ne venga dichiarata
l’inammissibilità. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente valutato il primo motivo del ricorso CARNEVALE con cui lamenta il
mancato adempimento all’onere di motivazione rafforzata da parte della Corte territoriale che
ha ribaltato la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale.
Al proposito, deve rilevarsi che la Corte di appello ha ribaltato l’originaria assoluzione
dichiarata in primo grado incentrando la propria attenzione su un elemento non valorizzato dal
giudice di primo grado e asseritamente decisivo al fine di qualificare la disponibilità
dell’imputata a gestire somme e utilità di provenienza delle società di cui il BONARDO
(beneficiario delle condotte di riciclaggio) era amministratore e da questi distratte.
Tale elemento è indicato dalla Corte di appello nel fatto che sull’immobile oggetto di
intestazione fittizia è stata installata nel 2007 una piscina da parte della INTERPOOL senza che
sia stato pagato alcun corrispettivo. La INTERPOOL, secondo la ricostruzione della Corte
territoriale, aveva ricevuto una significativa quantità di danaro da parte di una delle società
amministrate dal BONARDO per attività mai realizzate e, in relazione all’installazione della
4

mutuo, il che, secondo la difesa, la porterebbero ad essere un extraneus rispetto alla

piscina nella villa intestata all’imputata e abitata dal BONARDO, non ha ricevuto alcun
corrispettivo e non aveva emesso alcuna fattura fino a quando gli imputati hanno avuto
conoscenza dell’inizio delle indagini.
A ciò la stessa Corte aggiungere un’altra considerazione, inerente al ritrovamento nello
studio della CARNEVALE di documenti inerenti a una delle società fallite.
L’elencazione di tali elementi risultano in sostanza soddisfare le necessità di motivazione
rafforzata posto che la considerazione della portata e della pregnanza di tali elementi ha di

quelle della difesa enucleando profili erroneamente non valorizzati da parte del Tribunale e
riguardanti proprio la rappresentazione della provenienza del denaro e delle utilità ricevute e
del fatto vi erano elementi concreti percepibili univocamente dall’imputata che portavano
altrettanto univocamente a ritenere che l’origine di quel danaro andasse ricercata nelle
disponibilità delle società amministrate dal BONARDO
Deve quindi rilevarsi la presenza di una valutazione organica, globale ed unitaria degli
elementi indiziari a carico, erroneamente trascurati o comunque considerati in maniera
atomistica dalla decisione del primo giudice che determina la legittimità della sentenza anche
in relazione agli oneri di motivazione rafforzata.
2. Entrambe le difese contestano la mancanza di un effettivo accertamento in ordine al
delitto presupposto e quindi alla illecita provenienza delle somme de quibus.
2.1. Quanto alle modalità di accertamento del delitto presupposto, deve ricordarsi come
tale questione risulti essere comune a una pluralità di fattispecie e possa essere valutata sulla
base dei medesimi strumenti interpretativi. Questa Corte ha già chiarito che non risulta
necessario che il delitto non colposo presupposto risulti accertato con sentenza passata in
giudicato, ma è sufficiente che lo stesso non sia stato giudizialmente escluso, nella sua
materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la
sussistenza (Sez. 2, Sentenza n. 10746 del 21/11/2014 – dep. 13/03/2015 – Rv. 263156; Sez.
6, Sentenza n. 28715 del 15/02/2013 Rv. 257206; Sez. 5, Sentenza n. 36940 del 21/05/2008
Rv. 241581), ferma restando la possibilità che venga raggiunta la prova logica della
provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute. (Sez. 2, Sentenza n. 20188
del 04/02/2015 Rv. 263521) potendosi la provenienza delittuosa del bene posseduto
desumersi dalla natura e dalle caratteristiche dei beni oggetto di contestazione (Sez. 1,
Sentenza n. 29486 del 26/06/2013 Rv. 256108; Sez. 2, Sentenza n. 29685 del 05/07/2011
Rv. 251028; Sez. 2, Sentenza n. 546 del 07/01/2011 Rv. 249444) di cui l’imputato non abbia
saputo fornire una attendibile indicazione della provenienza (Sez. 2, Sentenza n. 53017 del
22/11/2016 Rv. 268713; Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017 Rv. 270120).
2.2. A questo proposito, va rilevato come la Corte di appello abbia evidenziato la
mancanza di contestazione in ordine alla sussistenza dei reati presupposti del delitto di
riciclaggio ascritto alle due imputate CAPELLO e CARNEVALE e come fosse stato lo stesso
Tribunale a ricostruire la sussistenza di fattispecie distrattive. Ciò è stato accertato, in primo
5

fatto permesso la Corte di confrontarsi con le ragioni del provvedimento impugnato e con

luogo, in relazione a una serie di mobili antichi per un valore complessivo di circa 750.000 EUR
che in gran parte non risultano rinvenuti nella disponibilità delle società fallite. Al contrario,
parte di essi risulta venduta ad opera del BONARDO (beneficiario delle condotte di riciclaggio)
ad un antiquario di Milano per la somma di euro 183.000 ricevuta dallo stesso in contanti.
Inoltre lo stesso giudice di appello evidenzia l’esistenza di una serie di conti correnti aperti
dalle società fallite con danaro successivamente transitato su assegni e bonifici per complessivi
174.100 EUR movimentati a favore di familiari del BONARDO. Infine, la Corte evidenzia la

stato fatto confluire su conto corrente personale dell’imputato.
2.3. Nell’articolazione del motivo di ricorso, le ricorrenti nulla dicono di tale ricostruzione,
limitandosi in maniera del tutto generica ad affermare la mancanza di certezza della
provenienza del denaro, peraltro offrendo una interpretazione alternativa del tutto ipotetica e
sganciata dal contenuto del fascicolo processuale difettando in radice qualsivoglia collegamento
tra i risparmi dell’imputata CAPELLO (peraltro ultrasettantenne al momento dei fatti) e la
provvista che, secondo la prospettazione accusatoria, risulterebbe illecita. Fra l’altro, tale
provvista-secondo la prospettazione difensiva,-avrebbe dovuto essere costituita da risparmi
accumulati in massima parte prima del 2001 (la ricorrente CAPELLO risulta essere pensionata e
già nel 2002 aveva raggiunto l’età di settant’anni) e quindi la ricorrenteavrebbe dovuto essere
possibile depositare in atti una traccia perlomeno delle operazioni connesse al cambio della
valuta da lire in euro.
Di conseguenza, se dell’iter logico seguito dalla Corte territoriale vi è una limpida
ricostruzione di una serie di movimenti di denaro che hanno determinato la sparizione ad opera
del BONARDO di fondi di rilevante entità dalle società fallite cui è corrisposta la misteriosa
comparsa di fondi di rilevante entità, che le prospettazioni difensive non sono risultate idonee a
contrastare .
2.4. Anche il secondo motivo del ricorso CARNEVALE, attinente alla mancata valutazione
dell’appello incidentale, dalla contraddittorietà della motivazione in ordine alla provenienza
delle somme, alla presenza di elementi che avrebbero dovuto invece far ritenere legittima
provenienza delle stesse, risulta manifestamente infondato.
L’asserita mancata valutazione dell’appello incidentale risulta radicalmente smentita
proprio dal tenore della sentenza di secondo grado che ricostruisce le condizioni economiche
dell’imputata al momento della stipulazione del mutuo garantito da titoli provenienti
apparentemente dalla madre del BONARDO e si richiama implicitamente alla ricostruzione già
operata con riferimento alla posizione CAPELLO in ordine al fatto che la disponibilità di tale
denaro non aveva altra spiegazione se non il reimpiego di somme provenienti da distrazione
cui era stata data in precedente punto della medesima motivazione prova logica.
Ancora, il provvedimento impugnato evidenzia che, secondo la giurisprudenza di questa
stessa Corte, non risultava necessaria la prova della provenienza diretta del danaro dalle
attività di distrazione essendone possibile e sufficiente una provenienza mediata e ricostruisce
6

presenza di ulteriori 34.086,67 EUR riguardanti credito di società fallite il cui corrispettivo è

sinteticamente le movimentazioni di tali conti correnti a ritenendo qualificante, nella
valutazione delle stesse, la considerazione dei soggetti beneficiari.
Ne consegue l’evidenziazione di una serie di incongruenze logiche, economiche delle
movimentazioni considerate e della stessa costituzione dei conti correnti e delle garanzie.
E’ la stessa Corte a segnalare come le operazioni che la CARNEVALE affermava essere
compiute con denaro proprio risultavano invece utilizzo indiretto di denaro proveniente dal
BONARDO, tra l’altro in mancanza di elementi ulteriori per poter affermare la provenienza del

Sotto questo aspetto, l’asserita omessa valutazione delle testimonianze TROPINI e
CALCAGNO , ritenute dalla difesa rilevanti ai fini della dimostrazione della mancata prova
specifica della provenienza del denaro da delitto, risultano irrilevanti sia in conseguenza della
corretta considerazione svolta dalla Corte d’appello per cui, per commettere il delitto di
riciclaggio, non è necessaria il diretto reimpiego delle somme provenienti da delitto, sia in
relazione al fatto che la provenienza da delitto delle somme era stata oggetto di prova logica e
circostanziata nel contesto dell’intera motivazione.
Del tutto infondata è poi la possibilità che il compimento di atti distrattivi del tutto contrari
all’interesse della azienda potesse integrare fatti di bancarotta semplice posto che
l’appropriazione di somme dell’azienda per il pagamento e la ristrutturazione di una casa
fittiziamente intestata a un terzo, per l’acquisto di una automobile e per il pagamento delle
spese del figlio dell’amministratore costituisce senza possibilità di dubbio condotta di
diminuzione del patrimonio per scopi del tutto estranei all’impresa e quindi appropriazione
indebita (Sez. 5, n. 38835 del 23.10.2002, imp. Galluccio, Rv.225398).
Nemmeno fondata risulta l’affermazione per cui la Corte territoriale avrebbe seguito un
inammissibile inversione dell’onere della prova addossando alla ricorrente l’onere di domostrre
la liceità del danaro gestito. Al contrario, la Corte ha correttamente valutato gli elementi in atti
sia in ordine alla sussistenza del delitto presupposto sia in ordine alla presenza di danaro di
derivazione di tale delitto di entità coerente a quello oggetto delle contestazioni, secondo
parametri in questa sede già esposti e valutati con riferimento alla posizione CAPELLO.
Del tutto infondata anche la doglianza in ordine alla mancanza di prova di un contributo
causale alla costituzione della posizione fiduciaria posta a garanzia del mutuo contratto
dall’imputata. Che non vi siano elementi per affermare che l’imputata CARNEVALE avesse
partecipato alla costituzione dei fondi fiduciari e all’acquisto dei titoli dati successivamente
impegno risulta dalle stesse sentenza di primo e secondo grado. Ciò che le sentenze di primo e
secondo grado affermano è in sostanza che la CARNEVALE aveva la piena consapevolezza della
sussistenza di una serie di fattispecie negoziali create per nascondere l’effettiva titolarità dei
beni. Sotto questo aspetto, il riferimento fatto in sede di ricorso al terzo capoverso della 18a
pagina della sentenza di appello risulta tra l’altro essere del tutto erroneo, posto che il
riferimento alla condotta dissimulatrice va inteso come effettuato a tutte le fattispecie negoziali

7

danaro dall’imputata.

e non solo alla costituzione di garanzia come vorrebbe la ricorrente, in ciò incorrendo nel vizio
di aspecificità del motivo.
3. Entrambe le difese contestano la sussistenza dell’elemento psicologico del delitto di
riciclaggio.
3.1. Quanto al secondo e al terzo motivo del ricorso CAPELLO, correttamente la sentenza
impugnata evidenzia come nessun dubbio appare potersi nutrire sulla consapevolezza del fatto
che il complicato meccanismo posto in essere fosse interamente a beneficio del figlio della

schermare l’effettiva provenienza e titolarità delle somme. Allo stesso modo corretta appare
l’affermazione per cui vi era la consapevolezza della illecita provenienza del bene.
3.1.1. La giurisprudenza di questa Corte ha elaborato una serie di principi in ordine alle
modalità di accertamento dell’elemento psicologico, evidenziando come non sia indispensabile
che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di
tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo trarsi la prova dell’elemento
soggettivo del reato anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da
consentire l’inequivoca dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della
provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose (Sez. 4, Sentenza n. 4170 del
12/12/2006 -dep. 02/02/2007 – Rv. 235897) o dalle modalità dell’azione (Sez. 2, Sentenza n.
25439 del 21/04/2017 Rv. 270179), soprattutto quando il possesso avente ad oggetto valori di
entità oggettivamente rilevante si accompagni alla mancata spiegazione attendibile dell’origine
del possesso (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017 Rv. 270120; Sez. 2, Sentenza n.
53017 del 22/11/2016 Rv. 268713; Sez. 2, Sentenza n. 37775 del 01/06/2016 Rv. 268085).
Al proposito, deve rilevarsi che la caratteristica del dolo eventuale è l’accettazione di un
fatto incerto nell’ottica dell’agente (e non meramente futuro, come vorrebbe suggerire il
ricorrente); di conseguenza, anche ove non si dovesse certa la rappresentazione dei delitti
presupposti, può comunque affermarsi con certezza che l’agente si fosse rappresentata la
concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto
(non avendo nemmeno saputo indicare elementi in qualche modo presenti nel fascicolo
processuale da cui desumere la possibile lecita provenienza del danaro, cfr. Sez. 2, Sentenza
n. 8330 del 26/11/2013 – dep. 21/02/2014 – Rv. 259010)
Inoltre, il fatto che accettazione del rischio possa riguardare un qualsivoglia elemento
strutturale (e non la verificazione di un fatto meramente futuro, come vorrebbe suggerire il
ricorrente) è stato affermato dalle stesse sezioni unite di questa Corte che hanno evidenziato
come l’elemento psicologico del reato sia costituito, prima che da una componente volitiva, da
una componente rappresentativa, che investe il fatto nel suo complesso, e dunque non solo gli
effetti della condotta ma anche gli altri elementi della fattispecie, e dà piena ragione della
colpevolezza dell’agente. Perciò se si ritiene che il dolo sia costituito dalla rappresentazione e
volizione del fatto antigiuridico o anche, nel caso di dubbio, dalla sua accettazione, non c’è
ragione di distinguere il caso in cui il dubbio cade sulla verificazione dell’evento, che viene
8

ricorrente, BONARDO Mario e sul fatto che la donna risultava essere elemento necessario per

accettato, da quello in cui cade su un presupposto (Sez. U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009
– dep. 30/03/2010 – Rv. 246323), posto che in un caso e nell’altro l’agente si rappresenta la
possibilità di commettere un delitto e ne accetta la realizzazione non astenendosi dal tenere
una condotta ben sapendo che può dar luogo a un illecito. Le stesse sezioni unite concludono
dunque che ci si trova in presenza di un dolo eventuale allorquando chi agisce si rappresenta
come seriamente possibile (non come certa) l’esistenza di presupposti della condotta ovvero il
verificarsi dell’evento come conseguenza dell’azione e, pur di non rinunciare all’azione e ai
vantaggi che se ne ripromette, accetta che il fatto possa verificarsi: il soggetto decide di agire

– dep. 30/03/2010 – Rv. 246323, in motivazione).
Peraltro, la ipotizzabilità del dolo eventuale fricostruzionel non muta in relazione alla
diversità della fattispecie criminosa attenendo ai profili di rappresentazione degli elementi
strutturali del delitto. Ne consegue che la possibile accettazione del rischio della sussistenza del
presupposto non muta la propria natura a seconda che il delitto sia sanzionato a titolo di dolo
generico o a titolo di dolo specifico, posto che nella seconda ipotesi la sussistenza di un fine
ulteriore non attiene ad una proiezione nel futuro dei presupposti ma, ferma la rilevanza del
presupposto, a una ulteriore finalità dell’azione.
In altri termini, la rappresentazione o l’accettazione del rischio del reato presupposto
presenta caratteri identici nel riciclaggio e nella ricettazione posto che in entrambi i casi la
sussistenza di un delitto presupposto rimane un presupposto dell’azione, un fatto che si pone
in entrambi i casi nel passato la cui rilevanza consegue alla conoscenza o alla accettazione del
rischio che esso si sia verificato.
3.1.2. La motivazione della Corte territoriale appare, sia in relazione all’accertamento del
delitto presupposto (come già evidenziato nella valutazione del primo motivo del ricorso
CAPELLO), sia in relazione alla valutazione del dolo, ampiamente logica, congrua, legittima,
coerente col contenuto del fascicolo processuale posto che, nel caso di specie, la CAPELLO non
è stata in grado di dare contezza effettiva della provenienza del danaro che appare trovare
unica spiegazione nelle distrazioni del BONARDO come sopra evidenziate e – d’altra parte – si
trovava a essere formale intestataria di conti correnti e titoli di entità enormemente maggiore
delle proprie disponibilità, come emerge dagli elementi contenuti nel fascicolo processuale.
In questi termini, l’affermazione del giudice di secondo grado per cui sussisteva dolo
perlomeno eventuale è duplicemente corretta, posto che -sulla base delle considerazioni in
quella sede proposte e in parte in questa sede riportate – doveva ritenersi raggiunta la prova
del dolo diretto. In secondo luogo, può comunque affermarsi con certezza che l’agente si fosse
rappresentata la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del
denaro ricevuto (non avendo nemmeno saputo indicare elementi in qualche modo presenti nel
fascicolo processuale da cui desumere la possibile lecita provenienza del danaro, cfr. Sez. 2,
Sentenza n. 8330 del 26/11/2013 – dep. 21/02/2014 – Rv. 259010).

9

mettendo in conto la realizzazione del fatto (ancora Sez. U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009

3.2. Il terzo motivo del ricorso CARNEVALE propone questioni di diritto già in parte
affrontate nell’abito del secondo motivo di ricorso CAPELLO e risulta per il resto
manifestamente infondato.
Risulta ampiamente sottolineato dalla Corte territoriale il fatto che il danaro con cui le
operazioni sono state svolte era sproporzionato alla situazione economica del BONARDO
(beneficiario delle operazioni) e della sua famiglia; che la CARNEVALE avesse conoscenza della
situazione del BONARDO; che la CARNEVALE avesse documentazione delle società fallite

del ricorso, a affermare di conoscere la madre del BONARDO, la coimputata CAPELLO
Tale circostanza permette di positivamente valutare la logicità e correttezza della
motivazione della Corte di appello posto che attiene a profili che permettono di affermare che
l’agente era di fatto consapevole di una pluralità di elementi che facevano ritenere che non
solo il danaro maneggiato non fosse della CAPPELLO, ma che vi fosse una pluralità di elementi
che indicavano l’illegittima provenienza del danaro stesso.
Il fatto poi che la CARNEVALE abbia gestito il danaro a esclusivo vantaggio della famiglia
del BONARDO (moglie e figli compresi) e che l’immobile intestato al BONARDO avesse ricevuto
prestazioni senza corrispettivo da società pagate dalle società fallite sono elementi ulteriori che
permet no
o ai a ermare in maniera univoca la mala fede della CARNEVALE.
In questi termini, l’affermazione del giudice di secondo grado per cui sussisteva dolo
perlomeno eventuale è duplicemente corretta, posto che – in primo luogo, anche sulla base
delle considerazioni in quella sede proposte e in parte in questa sede riportate con riferimento
alla posizione CARNEVALE,- doveva ritenersi raggiunta la prova del dolo diretto.
Anche a ritenere solo una accettazione del rischio, questa risulta evidente sulla base del
carattere assolutamente sospetto della provenienza di una così cospicua provvista da soggetti
che non risultavano avere mai avuto entrate patrimoniali comparabili.
In altri termini, la rappresentazione o l’accettazione del rischio del reato presupposto
presenta caratteri identici nel riciclaggio e nella ricettazione posto che in entrambi i casi la
sussistenza di un delitto presupposto rimane un presupposto dell’azione, un fatto che si pone
in entrambi i casi nel passato la cui rilevanza consegue alla conoscenza o alla accettazione del
rischio che esso si sia verificato.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
1.500,00 nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite,
Fallimento IMMOBILIARE SMEG srl e Fallimento EUROMEDICAL spa che liquida ex art. 12
comma e DM 55/2014 nella misura di C 4200,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA .

10

presso il proprio studio professionale. E’ la stessa ricorrente CARNEVALE, finanche nel contesto

L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
217266)
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti

al pagamento delle spese

processuali e della somma di euro duemila ciascuna a favore della Cassa delle ammende e alla
rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite, Fallimento immobiliare

nella misura del 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2017

Il Consiglie

stensore

Il preidente
/

SMEG srl e Fallimento Euromedical spa, che liquida in complessivi C 4200 oltre spese generali

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA