Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19330 del 24/11/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19330 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VILLANI SAMANTHA nato il 29/05/1984 a SAN GIOVANNI ROTONDO

avverso la sentenza del 03/06/2013 del TRIBUNALE di FOGGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere
LUIGI FABRIZIO MANCUSO
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Data Udienza: 24/11/2016

Il Pubblico ministero, in persona del dott. Roberto Aniello, Sostituto
Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, ha concluso
chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 giugno 2013, il Tribunale di Foggia

euro 200,00 di ammenda, avendo ritenuto l’imputata responsabile del
reato di cui all’art. 697 cod. pen., accertato in San Giovanni Rotondo il 19
febbraio 2010, per aver detenuto illegalmente, in concorso con William La
Fratta, tre spade con fodero del tipo katana. Veniva disposta la confisca e
la distruzione di quanto in sequestro.

2. L’avv. Leonardo Maruzzi, difensore della Villani, ha proposto
ricorso per cassazione con atto depositato il 21 dicembre 2015, affidato a
tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza impugnata
per violazione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 178, comma 1 lett. c),
in relazione agli artt. 134, 138, 142 cod. proc. pen., nonché inutilizzabilità
di prova testimoniale. La sentenza impugnata richiama, per l’affermazione
della responsabilità, la deposizione dibattimentale del teste Pietro
Amendolagine, ufficiale di polizia giudiziaria, ma la trascrizione del relativo
verbale stenotipico non è reperibile nel fascicolo, con la conseguente nullità
denunciata.

2.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l’art. 606,
comma 1 lett. e), cod. proc. pen., travisamento della prova, manifesta
illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata in ordine alla
ritenuta dimostrazione della detenzione, in concorso, delle armi in
sequestro e, quindi, in ordine alla pronuncia di responsabilità penale. La
sentenza impugnata perviene all’affermazione della responsabilità
basandosi sul verbale di sequestro delle spade compiuto il 19 febbraio

2

condannava Samantha Villani, alla pena, condizionalmente sospesa, di

2010, ma in realtà l’atto non è stato compiuto nei confronti dell’imputata
Villani, bensì soltanto nei confronti del coimputato William La Fratta.

2.3. Con il terzo motivo si deduce, richiamando l’art. 606, comma 1
lett. e), cod. proc. pen., assoluta mancanza di motivazione con riferimento
alla richiesta di assoluzione per la non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.
proc. pen., per particolare tenuità del fatto. Il Tribunale non si è

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reato è prescritto, avuto riguardo al tempo trascorso dalla sua
commissione (artt. 157 e 160 cod. pen.). La sentenza impugnata va
annullata senza rinvio per tale ragione, non ravvisandosi alcuna delle
condizioni previste dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per una
pronuncia assolutoria.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto
per prescrizione, fatta salva la confisca delle armi in sequestro.
Così deciso in Roma il 24 novembre 2016.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

pronunciato sul punto, nonostante la specifica richiesta difensiva.

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