Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1933 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1933 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MACCHIONI MATTEO N. IL 10/09/1981
avverso la sentenza n. 2351/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
23/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 29/11/2012

•kya.

c. c.: 29-11-12

FATTO E DIRITTO
1 .-. Macchioni Manco ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, con
la quale è stata confermata la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado
per il reato di evasione dagli arresti domiciliari a lui ascritto.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua
responsabilità, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza nel caso di specie
dell’elemento psicologico del reato. Denuncia altresì gli stessi vizi in riferimento alla
mancata esclusione della contestata recidiva.
2 .-. Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato
su doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente
attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del
giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità
quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di
specie, la Corte di Appello ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed é
pervenuta alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle
risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e
della correttezza logica.
Anche il secondo motivo di ricorso è palesemente infondato, posto che, contrariamente
a quanto affermato dal ricorrente, la Corte di Appello ha correttamente argomentato in
ordine alla pericolosità in concreto del prevenuto, che impediva di escludere la recidiva
contestata.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
Cos deciso in Roma, in data 29-11-12.
Il onsigliere E n- re
Il VI;Itte—

R.G. n. 25933-12

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