Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1933 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1933 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PETTINATI VINCENZO N. IL 12/03/1954
avverso la sentenza n. 2304/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 08/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 21/11/2013
Pettinati Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Reggio Calabria , in data 8-5-12 , nella parte in cui ha confermato la
declaratoria di responsabilità in ordine al reato di cui all’art 368 cp .
Il ricorrente deduce violazione dell’art 368 e vizio di motivazione in merito alla
sussistenza del dolo e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come l’imputato abbia inequivocabilmente negato, in due
occasioni , di avere dichiarato quanto riportato nel verbale, affermando anzi , nella
seconda circostanza, che i militari gli avevano ” fatto firmare un foglio”. In merito
alle attenuanti generiche, la Corte ha precisato che esse non erano concedibili , in
considerazione della gravità del fatto , reiterato in due occasioni , e della negativa
personalità dell’imputato , condannato per furto ed estorsione.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza
logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 21-11-13 .
OSSERVA