Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19329 del 21/10/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19329 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
LECCE
nei confronti di:
PULLI ANTONIO N. IL 10/04/1955
avverso la sentenza n. 13/2014 CORTE ASSISE APPELLO di LECCE,
del 30/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO
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Data Udienza: 21/10/2016

Il Pubblico ministero, in persona del dott. Mario Pinelli, Sostituto
Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, ha concluso
chiedendo l’annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.
L’avv. Andrea Starace, difensore di Pulii Antonio, ha concluso
chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del
ricorso.

1. Con sentenza del 28 maggio 2014, il Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Lecce, ritenuta la diminuente per la scelta del
rito abbreviato, condannava Pulii Antonio alla pena principale di anni
trenta di reclusione, oltre pene accessorie, avendolo ritenuto responsabile
del delitto di omicidio in danno di Corigliano Giovanni, commesso – in
concorso con D’Agostino Tonio e D’Agostino Antonio, già condannati in
separato processo, e con Torna Dario – il 5 novembre 1989, in luogo non
precisato, con le aggravanti della premeditazione, dei motivi abietti e di
quella, prevista dall’art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, del
metodo mafioso e della finalità di agevolare l’organizzazione mafiosa
«Sacra Corona Unita».
Il compendio probatorio utilizzato dal predetto giudice era
costituito da dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Cagnazzo Maurizio,
Cirfeta Cosimo e Torna Dario, ritenute credibili e tra loro riscontrate, alle
quali si aggiungevano quelle rese dal collaboratore di giustizia Martella
Salvatore.

2. In riforma della predetta sentenza, la Corte di assise di appello
di Lecce, con sentenza del 30 marzo 2015, in accoglimento del ricorso del
Pulii lo assolveva dal reato ascrittogli, basandosi soprattutto sulla
valutazione di inattendibilità di Torna Dario e sulla ritenuta mancanza di
riscontri alle sue dichiarazioni.

3. L’Avvocato generale della Procura generale della Repubblica
presso la Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione
datato 17 settembre 2015, richiamando l’art. 606 cod. proc. pen. e
deducendo violazione di legge nonché illogicità, contraddittorietà,
mancanza della motivazione. La credibilità di Torna Dario trova puntuale
e specifica conferma in altre sentenze della magistratura salentina. Egli è
2

RITENUTO IN FATTO

persona a conoscenza dei fatti e protagonista degli stessi ed ha portato
alla condanna definitiva, per l’omicidio Corigliano, in separati tronconi del
processo, dei fratelli D’Agostino e alla condanna in primo grado del De
Tommasi. Nel presente processo, le dichiarazioni del Torna, unitamente a
quelle del Cirfeta, sono state positivamente valutate dalla Corte suprema
di cassazione nella sentenza che ha confermato la decisione del Tribunale
di Lecce che aveva rigettato il ricorso avverso la misura cautelare

hanno affermato la credibilità delle dichiarazioni di accusa sono state
ritenute dalla Corte di legittimità corrette in diritto e plausibili in fatto, e il
racconto di Torna e Cirfeda è stato ritenuto coincidente sugli aspetti
particolarmente importanti della genesi delle risoluzione omicida, del
movente, del ruolo dei fratelli D’Agostino, del ruolo di responsabile del
gruppo Cirfeda rivestito dal Pulii. La messa in discussione di quella fonte,
da parte della Corte di assise di appello, avrebbe richiesto una solida base
probatoria e motivazionale, non mere illazioni sprovviste di riscontro
anche solo sul piano logico, addirittura contraddittorie. Tale è invece la
decisione impugnata quando nega la credibilità del Torna basandosi: sulla
sua condizione, al momento del fatto, di ragazzino, quindi incapace di
essere affidatario di compiti di particolare rilievo criminale; sul fatto che il
Torna non era indagato e non aveva subito un processo per la
partecipazione all’omicidio e, quindi, sulla ritenuta mancanza di
conseguenze della sua confessione; sulla circostanza che la ritenuta
assenza del Pulii e del De Tommasi sulla scena del crimine, perché
impegnati altrove, non corrispondesse alla regola non scritta delle
organizzazioni mafiose, secondo la quale il capo dovrebbe partecipare
all’uccisione dell’affiliato ritenuto «infame».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per carenza di specificità. La sentenza
ora impugnata, infatti, non si è limitata a rilevare la mancanza di
attendibilità intrinseca del Torna, ma ha ritenuto anche la mancanza di
riscontri alle sue dichiarazioni, non potendosi attribuire tale funzione alle
dichiarazioni del Cirfeta.
Ciò posto, deve notarsi che nel ricorso per cassazione non sono
state svolte specifiche censure avverso la carenza di riscontri, rilevata
dalla Corte di assise di appello a sostegno della pronuncia assolutoria.

3

adottata nei confronti del Pulii per lo stesso fatto. Le motivazioni che

Da ciò deriva che, pur nell’ipotesi in cui si ritenesse di condividere
ora il profilo di censura di legittimità sul primo profilo, riguardante la
credibilità intrinseca del dichiarante Torna, ciò rimarrebbe privo di
rilevanza in concreto, poiché, in tale situazione, rimarrebbe fermo
l’argomento relativo alla mancanza di riscontri alle sue dichiarazioni e la
constatazione di tale carenza sarebbe sufficiente a sostenere la pronuncia

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 21 ottobre 2016.

assolutoria.

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