Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19327 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19327 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FISHEKAJ MARENGLEN N. IL 01/08/1983
avverso la sentenza n. 301807/2012 TRIBUNALE di VENEZIA, del
17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Venezia applicava la pena di
mesi otto di reclusione, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Fishekaj Marenglen in
relazione al reato di cui all’art. 13, comma 13, T.U. imm..

2.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando la

violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine all’assenza dei presupposti di cui

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in
virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione
fra le stesse, sull’entità della pena ed eventualmente sulla concessione della sospensione
condizionale della pena. Il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei
menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver
accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste
dall’art. 129 cod. proc. pen..
E’, altresì, opportuno ribadire che qualora l’imputato si limiti a chiedere l’applicazione
della pena ex art. 444 cod. proc. pen. senza dedurre alcuna prova a sua discolpa, non è
necessario che il giudice si diffonda, in un’analitica motivazione per escludere l’esistenza
di elementi sui quali possa essere fondata una delle ipotesi di proscioglimento previste
dall’art. 129 cod. proc. pen., non richiedendo tale indagine, se negativamente risolta, uno
specifico obbligo motivazionale sul punto e costituendo la richiesta di applicazione della
pena quantomeno un’ammissione del fatto se non addirittura «una forma di ammissione
di responsabilità» (Sez. 1, 3.11.1995, Nulli; Sez. 3, 26.6.1995, Donazzolo; Sez. 1,
13.5.1994, Dellegrottaglie; Sez. 1, 12.1.1994, Di Modugno; Sez. 5, 10.5.1991, Mazza) o
un implicito riconoscimento di colpevolezza (Sez. 6, 19.6.1991, Jomli).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad

all’art. 129 cod. proc. pen..

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro millecinquecento, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in favore della cassa
della ammende.
Così deciso, il 13 dicembre 2014.

E P

TA1

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