Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19327 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19327 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
DI ROCCO FRANCO nato il 30/03/1986 a PESCARA
DI ROCCO ALFREDO nato il 28/08/1982 a CHIARAVALLE

avverso la sentenza del 20/04/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Franco ed Alfredo Di Rocco ricorrono avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la
Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma dell’appellata sentenza del Tribunale di Pescara,
li ha assolti dal reato di cui all’art. 341-bis c.p., perché il fatto non sussiste, ed ha
rideterminato la pena a loro inflitta per i residui reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto
di rassegnare le proprie generalità. I ricorrenti deducono il vizio di motivazione per l’omessa
valutazione di risultanze probatorie decisive.

3. L’unico motivo di ricorso proposto dai Di Rocco si appalesa teso a sollecitare una
rivalutazione in fatto, con specifico riguardo alla ricostruzione della vicenda ed alla condotta da
essi posta in essere, certamente estranea allo scrutinio di legittimità.
4. D’altronde, la Corte territoriale ha dato conto della correttezza della ricostruzione in fatto
sulla base delle credibili e convergenti dichiarazioni dei testi ed ha escluso la ricorrenza
dell’atto arbitrario, con solido ancoraggio alle emergenze processuali e con considerazioni
scevre da illogicità manifeta e corrette in diritto (v. pagina 4 della sentenza).
5. Ad ogni modo, quanto alle censure che riguardano il presunto travisamento delle prove,
occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice
.condanna in primo ed in secondo grado (c.d. doppia conforme), il vizio di travisamento della
prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché
specificamente indicati dal ricorrente, non può essere coltivato dinanzi a questa Corte, se non
nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di
gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando
entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze
probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini
inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze
di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n.
44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 – dep.
2014, Capuzzì, Rv. 258438).
6. Dalla declaratoria dì inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
‘dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualì e
ciascuno al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2018

DEPOSITATA

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

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