Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19327 del 07/10/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19327 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SALERNO
nei confronti di:
SAADAOUI CHAHI N. IL 24/03/1969
avverso la sentenza n. 98/2010 GIUDICE DI PACE di AGROPOLI, del
22/04/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO
Ud” il Prpearatore Gena1e ipers>pa-kL,Deftt.
e ha coficluso

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Data Udienza: 07/10/2016

- Udito in pubblica udienza il Pubblico Ministero, in persona del Dott.
Felicetta Marinelli, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa
Corte, il quale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
– Udito il difensore dell’imputato, avv. Luigi Favino, che ha concluso per il
rigetto del ricorso di parte pubblica.

1. Con sentenza pronunciata il 22 aprile 2015 il Giudice di Pace di Agropoli
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato Saadaoui Chahi
per i reati di cui all’art. 10-bis D.Lgs. n. 286 del 1998, accertati in Agropoli il
3/10/2010 e l’1/02/2011, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
1.1 A ragione, ha rilevato il contrasto della norma di cui al ridetto art. 10
bis, in combinato disposto con le disposizioni di cui agli artt. 53 e 55 del D.Igs. n.
274 del 2000, con la direttiva comunitaria n. 115 del 2008, per essere il sistema
di sanzioni in concreto irrogabili idoneo a ritardare, e quindi ad ostacolare, la
procedura di allontanamento; ha ritenuto, conseguentemente, che la
disposizione incriminatrice doveva essere disapplicata; ha, infine, valorizzato
l’intenzione manifestata dal legislatore nella legge n. 67 del 2014 di abrogare il
reato.

2. Per la cassazione della ridetta sentenza ricorre il Procuratore Generale
presso la Corte di appello di Salerno, denunziando violazione di legge in
relazione all’ art. 10 bis D.Lgs. n. 286 del 1998 e all’art. 2 cod. pen., secondo
comma.
Lamenta il ricorrente l’erroneità del richiamo alla direttiva U.E. n. 115 del
2008; come statuito dalla stessa CGE, nella sentenza del 6 dicembre 2012, non
è in contrasto con detta direttiva la normativa di uno Stato membro che
sanziona il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con pena pecuniaria,
sostituibile con la misura dell’espulsione.
Censura la sostanziale abolizione per via giurisprudenziale della fattispecie
criminosa operata dalla sentenza impugnata; la norma di cui all’art. 10 bis del D.
Lgs. n. 286 del 1998 non è mai stata abrogata, sicché non è possibile applicare,
al caso di specie, il disposto dell’art. 2, comma 2, cod. pen.; infine, all’art. 2,
comma 3 lett. b) della legge n. 67/2014, che ha delegato il Governo ad
abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato de quo, non è stata
data attuazione perché la delega non è stata ancora esercitata, né può dirsi se e
quando ciò accadrà.

UlLy

Ritenuto in fatto

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
1.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che non sussiste alcun

contrasto tra la previsione incriminatrice di cui al d. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286,
art. 10 bis (T.U. Imm.) e i contenuti della direttiva 2008/115/CE, non
comportando la prima “alcun intralcio alla finalità primaria perseguita dalla

degli stranieri extracomunitari privi di valido titolo di permanenza” (tra le molte:
Sez. 1, n. 951 del 22/11/2011, Gueye, Rv. 251671). E sul punto si è, inoltre,
registrato l’intervento risolutivo della Corte di Giustizia che, con la decisione del
6.12.2012 sulla domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunale di
Rovigo nel procedimento a carico di Md Sagor, ha escluso che le disposizioni
della direttiva impediscano di sanzionare il soggiorno irregolare con una pena
pecuniaria sostituibile in astratto con la pena dell’espulsione, affermando invece
che lì dove vi sia una espulsione disposta senza una previa verifica delle
condizioni che possono giustificare la deroga alla generale priorità della
procedura di allontanamento volontario (pericolo di fuga, pericolo per l’ordine
pubblico, la sicurezza o la sicurezza nazionale, rigetto per manifesta infondatezza
o fraudolenza di una precedente domanda di soggiorno) il giudice interno ha
l’obbligo di disapplicare la normativa nazionale.
2.

Ora, il Giudice di Pace ritiene che il trattamento sanzionatorio

concretamente irrogabile per la violazione contravvenzionale in esame (artt. 53 e
55 D. Lgs. n. 274 del 2000) sia idoneo a ritardare, ostacolandolo, il processo di
espulsione, ma trascura di considerare che per i reati di cui agli artt. 10 bis, 14
comma 5 ter e 14 comma 5 quater D. Lgs. citato, puniti con sanzioni penali di
tipo pecuniario, le disposizioni di cui all’art. 10 bis, comma 4, e all’art. 14,
comma 5 sexies, assegnano preminenza all’esecuzione in via amministrativa
dell’espulsione dello straniero che, pertanto, è direttamente ed immediatamente
eseguibile, senza necessità del previo nulla osta dell’ autorità giudiziaria, come
pure trascura la previsione di cui all’art. 13, comma 3 septies, introdotto dall’art.
3, lett. c), della L. 30 ottobre 2014 n. 161, in forza della quale nei confronti dello
straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di
pubblica utilità per i reati di cui all’art. 10 bis o all’art. 14, commi 5 ter e 5
quater, l’espulsione amministrativa ” è eseguita in ogni caso”.
2.1 Giuridicamente erronea è poi la valorizzazione, da parte del Giudice di
Pace, delle previsioni della legge n. 67 del 2014, stante il mancato esercizio da
parte del Governo della delega ivi conferita ad abrogare, trasformandolo in
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direttiva predetta di agevolare ed assecondare l’uscita dal territorio nazionale

illecito amministrativo, il reato di cui all’art. 10-bis D.Lgs. n. 286 del 1998, la cui
violazione conserva perciò, tuttora, valenza penale.
3. Tanto precisato, va tuttavia rilevato che, poiché i reati contestati sono
stati commessi il 3/10/2010 e 1’1/02/2011, né vi è prova del trattenimento dello
straniero nel territorio dello Stato in epoca successiva all’1/02/2011, è ormai
decorso il termine prescrizionale di anni cinque; con la conseguenza che, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 620, lett.a), e 129 cod. proc. pen., si deve
provvedere a dichiarare tale causa di estinzione dei reati, annullando senza

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2016
(

rinvio la sentenza impugnata.

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