Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19326 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19326 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BASILE ANTONIO N. IL 16/01/1989
avverso la sentenza n. 5730/2010 GIP TRIBUNALE di TARANTO, del
21/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Gup del Tribunale di Taranto applicava, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con le circostanze attenuanti generiche equivalenti, la
pena indicata ad Antonio Basile in relazione al reato di cui agli artt. 56, 575 cod. pen., per
il tentato omicidio in danno di Anaclerio Vito attinto da colpi di arma da sparo, nonché per
le relative violazioni in materia di armi e per il reato di cui all’art. 9 legge n. 1423 del
1956.

il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e alla valutazione della prova.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Va ribadito che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Il giudice ha il potere-dovere di
controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e
di applicarla, dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di
non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen..
Nella specie, il giudice ha operato la necessaria verifica in ordine alla correttezza
della qualificazione giuridica prospettata dalle parti, mentre il ricorrente propone censure
palesemente generiche.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro millecinquecento, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in favore della cassa
della ammende.

Così deciso, il 13 dicembre 2013.

2. Propone ricorso per cassazione il suddetto imputato, personalmente, denunciando

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