Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19326 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19326 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARONESCU CRISTIAN ROBERT nato il 14/09/1986 a SLATINA JUD OLT
(ROMANIA)

avverso la sentenza del 11/07/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Cristian Robert Baronescu ricorre avverso il provvedimento in epigrafe f con il quale la Corte
.d’appello di L’Aquila ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Pescara con cui egli è
stato condannato alla pena di legge per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Egli deduce,
con il primo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato
contestato; con il secondo motivo, la violazione di legge in ordine alla determinazione della
pena.
Con il primo motivo, il ricorrente contesta della conferma del giudizio di penale

responsabilità, profilo non investito dai motivi d’appello e pertanto

extra devolutum ed

inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p.
2.1. Il motivo è comunque generico, in quanto il ricorrente non indica con chiarezza le ragioni
di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, con ciò omettendo di assolvere la tipica
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 1770 del
18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204)
3. Non coltivabile in questa Sede è poi il motivo concernente la determinazione della pena e
l’ommessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto implicante una
rivalutazione all’evidenza di merito, estranea allo scrutinio di legiuttimità. D’altronde, il
trattamento sanzionatorio non risulta frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è
sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142),
mentre il diniego delle circostanze attenuanti generiche è solidamente ancorato a ben
evidenziati elementi di segno negativo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv.
252900), quali la gravità del fatto ed i precedenti penali (v. pagina 2 della sentenza).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2018

Il Presidente

Il consigliere estensore
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