Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19325 del 13/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19325 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANZARI GIORGIO N. IL 11/01/1984
avverso la sentenza n. 985/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
10/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 13/12/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava la
decisione di primo grado con la quale Giorgio Manzari veniva condannato, con le
circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno di reclusione in relazione al reato
di cui all’art. 9, comma 2, legge n.1423 del 1956 per avere violato le prescrizioni della
misura di prevenzione.
2.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando la
Contesta la valutazione in ordine alla configurabilità dell’elemento soggettivo del
reato in relazione all’allontanamento dalla città di Trieste e il mancato giudizio di
prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente si sostanziano in censure di fatto e nella mera
riproposizione dei rilievi dedotti con l’atto di appello sui quali la Corte territoriale ha
motivato compiutamente ancorando la decisione ai fatti accertati e tenendo conto anche
delle deduzioni difensive. In specie, ha dato atto della prova della circostanza che il
prevenuto aveva comunicato il trasferimento dalla città quando era già avvenuto senza
previa autorizzazione. Inoltre, i giudici di appello hanno ritenuto di escludere il giudizio di
prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali anche
specifici dell’imputato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 13 dicembre 2013.
violazione di legge ed il vizio di motivazione.