Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19325 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19325 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUERRI LUCIANO nato il 20/10/1958

avverso la sentenza del 13/06/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Luciano Guerri ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello di
-L’Aquila ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Pescara con cui egli è stato
condannato alla pena di legge per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Egli deduce, con
il primo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla denegata applicazione della causa
scriminante dello stato di necessità; con il secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine
all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con il terzo motivo, il vizio di

già oggetto di sentenza di applicazione della pena.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. La ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le
puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammissibilità del
ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
4. D’altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle
emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica – pertanto incensurabili
nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto: a) mancante la prova
dell’invocata causa di giustificazione (v. pagina 2 della sentenza); b) insussistenti i presupposti
‘per la continuazione, facendo difetto evidenze per affermare che i due episodi di evasione
costituiscano il frutto di una unitaria deliberazione criminosa (v. pagina 3 della sentenza)
5. Quanto al motivo sulle generiche, come si evince dall’atto d’appello, Guerri aveva invocato
l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche con considerazioni del tutto generiche e,
comunque, facendo esclusivamente riferimento alla situazione di indigenza dell’imputato, che
lo avrebbe determinato ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari. Su tale profilo, la
Corte si è espressamente soffermata, evidenziando che non v’è prova del fatto che il ricorrente
non avesse possibilità di sfamarsi acquistando qualcosa in un bar o che l’impossibilità di fruire
quella sera della mensa Caritas abbia determinato un pericolo di un danno grave alla persona
non volontariamente cagionato.
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
‘della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2018

motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con altro fatto di evasione

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