Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19324 del 13/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19324 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDI SALVATORE N. IL 19/04/1946
avverso la sentenza n. 2209/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
24/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari con la sentenza indicata in epigrafe confermava la
decisione di primo grado con la quale Salvatore Lombardi veniva condannato alla pena di
anni uno di arresto ed euro 100 di ammenda per il reato di cui all’art. 678 cod. pen. per
avere trasportato materiale esplodente a bordo dell’auto senza la prescritta licenza
dell’autorità di p.s..
La responsabilità dell’imputato veniva fondata sulle circostanze di fatto accertate e illì,(41
ritenuta la corretta identificazione del materiale esplodente e della relativa (:Rny

LQ-eotg-liiteneva, quindi, l’adeguatezza della entità della pena e l’insussistenza di
presupposti per riconoscere le invocate circostanze attenuanti generiche.

2.

Avverso la citata sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione,

personalmente, denunciando la violazione di legge dubitando delle ragioni per le quali il
materiale rinvenuto fosse stato ritenuto classificabile nella categoria V.
Lamenta il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente quanto alla prova della responsabilità si sostanziano in
censure di fatto precluse alla valutazione del giudice di legittimità e si limitano a
riproporre i rilievi sui quali la Corte di appello ha correttamente e compiutamente
argomentato.
Ugualmente va detto per quel che riguarda le censure relative alla entità della pena
volta alla mera rivalutazione non consentita nel giudizio di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille) alla
cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 dicembre 2013.

catalogazione nella categoria per la quale è richiesta l’autorizzazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA