Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19324 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19324 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

Data Udienza: 13/03/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

BELLOTTI MARISELLA nato il 26/01/1961 a PESCARA

avverso la sentenza del 01/07/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Marisella Bellotti ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello
di L’Aquila ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Pescara con cui ella è stata
condannata alla pena di legge per il reato di evasione dalla detenzione domiciliare. Ella deduce,
con il primo motivo, la violazione di legge penale e la contraddittorietà della motivazione in
ordine alla ritenuta integrazione del reato sotto il profilo dell’elemento soggettivo; con il
secondo motivo, la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in ordine alla denegata

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. La ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le
puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d’inammissibilità del
ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
4. D’altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle
emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica — pertanto incensurabili
nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto: a) integrato il reato di cui
all’art. 385 c.p., evidenziando specificamente l’assenza di prove per poter affermare che ella
non si fosse resa conto di violare le prescrizioni allorquando si tratteneva fuori dal domicilio in
drario non consentito (v. pagina 2 della sentenza); b) non applicabile l’invocata mitigazione di

pena alla luce di ben evidenziati elementi di segno negativo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012,
Gallo e altri, Rv. 252900), quali i gravi e numerosi precedenti penali (v. pagina 3 della
sentenza).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2018

Il consigliere estensore

Il epiAsi7nte

applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

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